Patent box. Chiarimenti 2023 dalle Entrate
Al fine di rendere il suo provvedimento del 15 febbraio 2022 aderente al dettato normativo di cui alla legge di bilancio 2022, l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul patent box con il più recente provvedimento del 24 febbraio 2023, n. 52642.
La norma ha incluso nel regime del patent box, le spese per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche categorie di beni immateriali sfruttate nelle attività d’impresa, prevedendo una deduzione fiscale maggiorata del 110 per cento relativamente ai costi sostenuti.
Tale regime è stato nominato regime front end, in base al quale l’agevolazione fiscale viene collegata direttamente ai costi sostenuti dall’impresa per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che producono valore.
Nel suo provvedimento del 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a fornire istruzioni e chiarimenti su quanto di nuovo previsto dalla legge di bilancio in merito al patent box.
Oggi, l’Amministrazione finanziaria interviene nuovamente su quel provvedimento al fine di allineare con la disciplina normativa quanto già indicato in esso.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate offre maggiori chiarimenti sulla documentazione necessaria al fine di evitare la sanzione che può derivare dalla determinazione della maggiorazione di quanto dichiarato, in caso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria.
Si precisa, dunque, che la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale che va apposta entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, testualmente, l’Agenzia delle entrate nel documento in esame evidenzia dunque che:
"Le attività da cui originano le spese di ricerca e sviluppo devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione europea, in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ovvero in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi del DM 4 settembre 1996. Qualora l’attività di ricerca e sviluppo sia svolta da un commissionario, quest’ultimo, nonché qualsiasi eventuale sub-commissionario, deve essere fiscalmente residente negli Stati di cui al precedente periodo”.
“La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime patent box la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.”
"La totale assenza di documentazione o la non corrispondenza al vero, in tutto o in
parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano il
recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessie irrogazione di sanzioni. L’assenza della firma elettronica con marca temporale
comporta la non applicazione dell’esimente sanzionatoria, con conseguente
irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in caso di recupero a tassazione in tutto o in
parte della maggiorazione dedotta”.