Rapporto di lavoro

Contributi volontari 2023, le specifiche Inps


Con la circolare n 22 del 20 febbraio 2022 l’Inps comunica le istruzioni per il calcolo dei contributi volontari 2023.

L’importo in esame viene anno dopo anno adeguato tenendo in considerazione le variazioni annuali dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; per il 2023 l’aumento è pari all’ 8.1 per cento.

 

Versamenti volontari lavoratori/lavoratrici dipendenti non agricoli

Considerando che, l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario NON può essere inferiore a quello indicato dall’art 7 DL 463/1983 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, tenendo conto della variazione ISTAT per l’anno 2023 si avrà:

  • la retribuzione minima settimanale è pari a € 227,18;
  • la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) è pari a € 52.190,00;
  • il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a € 113.520,00.

L’aliquota contributiva con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 è pari al 33 per cento; mentre l’aliquota IVS, Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, relativa alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati al versamento dei contributi INPS con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87 per cento.

 

Altri versamenti volontari

Di seguito proponiamo le varie aliquote differenziate in base ai vari soggetti coinvolti (per l’analisi delle tabelle nel dettaglio si rimanda invece alla circolare in esame):

  • Per gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. l’aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria è pari al 33%;
  • Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo le aliquote risultano differenziate in base alla data di iscrizione al Fondo:

1. per quelli con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno aderito ai Fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;

2. per gli iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70%;

3. infine per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’articolo 1, comma 7, del D.lgs. n. 164/1997 (5%), ed è pari al 38%.

  • I giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti versano la stessa aliquota contributiva IVS vigente nell’assicurazione generale obbligatoria, pari al 33%; (si veda circolare n. 80/2022);
  • Nessuna novità invece si rileva per i versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST) che quindi conserveranno l’aliquota al 32,65%;
  • Per gli artigiani e commercianti invece il contributo viene determinato secondo criteri previsti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990 n. 233 e successive modifiche, applicando perciò le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
  • Infine per i versamenti volontari nella Gestione Separata si prende come norma di riferimento l’articolo 7 del D.lgs. 184/1997 che implica l’applicazione dell’importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.