Enti del Terzo Settore

ETS. Donazioni: per beneficiare della deduzione è necessaria l'iscrizione al Runts


Per individuare l’ammontare della deduzione dal proprio reddito spettante in occasione di una donazione immobiliare effettuata in favore di un ente del terzo settore, occorre fare riferimento al valore fiscale residuale del bene all’atto del trasferimento.


E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 215 del 15 febbraio 2023, fornita ad un ente che chiedeva all’amministrazione finanziaria chiarimenti circa la possibilità di fruire della deduzione di cui all'articolo 83, comma 2, Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e se, ai fini della valorizzazione del bene immobile, si possa far riferimento all'articolo 3, comma 2, Dm n. 28/11/2019, in occasione della donazione di un immobile di categoria D/6, iscritto tra le immobilizzazioni materiali quale “bene strumentale per natura” e oggetto di ammortamento, in favore di una coop sociale, registrata al registro delle imprese, che si qualifica ente del Terzo settore.


L’ente, soggetto di diritto pubblico economico, che versa l’Ires, aveva tra le proprie immobilizzazioni materiali un fabbricato di categoria catastale D/6 (“locali e fabbricati per esercizi sportivi con fine di lucro”), iscritto a bilancio.
I costi del bene, classificato come strumentale per natura, secondo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2, Tuir, pur non essendo impiegato nell’attività, erano stati oggetto di ammortamento, ai sensi di quanto prescritto all'articolo 102, comma 2, Tuir.

Intenzione dell’istante era dunque quella di donare l'immobile a una società cooperativa sociale iscritta nell'apposita sezione del registro imprese e dal 20 luglio 2022, iscritta al Runts, registro unico nazionale del Terzo settore. Con riferimento alla suddetta donazione, l’ente ha chiesto, pertanto, all’Agenzia delle entrate se è possibile in tale circostanza godere della deduzione dal proprio reddito complessivo, di cui all'articolo 83, comma 2, Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e se, ai fini della valorizzazione del bene immobile, si possa far riferimento all'articolo 3, comma 2, Dm n. 28/11/2019.


Nella risposta, l’Agenzia formula una premessa riferita al Codice del Terzo Settore, precisando che, l'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, ''CTS''), modificato da ultimo dall'articolo 26 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, regola un sistema di detrazioni e deduzioni a beneficio delle persone fisiche, enti e società, che effettuano erogazioni liberali nei riguardi degli enti del Terzo settore
(di seguito ''ETS'') iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (Runts). Il comma 2 dell'articolo 83 del CTS dispone che «Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2”.


Secondo le norme, in caso di donazione di beni strumentali, l'ammontare della deduzione è stabilito facendo riferimento al residuo valore fiscale del bene, mentre nelle altre ipotesi in base al valore normale.
Ciò posto, ai fini della determinazione dell'ammontare della deduzione prevista dall'articolo 83, comma 2 del Codice del Terzo settore, in caso di donazione di immobili strumentali “per destinazione” o “per natura”, ai sensi dell'articolo 43 Tuir, l'ammontare della deduzione viene determinato facendo riferimento al residuo valore fiscale del bene immobile all'atto del trasferimento (cfr anche risoluzione 330/1989).


La misura agevolativa si applica, quindi, alle erogazioni effettuate verso tutti gli enti del Terzo settore, incluse le cooperative sociali, fatta eccezione per le imprese sociali costituite in forma di società.

Con riguardo alla qualifica di ETS, il riferimento normativo è l'articolo 4 del CTS secondo cui sono enti del Terzo settore «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».

Ai sensi dell'articolo 11 del CTS, per le imprese sociali «l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore». La medesima disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle cooperative sociali, incluse di diritto tra le imprese sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, il quale prevede che «le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali».

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 83 del CTS le agevolazioni si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dai beneficiari in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del medesimo Codice in base al quale «Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».


Con riguardo all'entrata in vigore delle disposizioni del CTS, l'articolo 104, comma 2, dispone che le norme del Titolo X, relative al regime fiscale degli enti del Terzo settore, «si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.».
Il comma 1 del predetto articolo, inoltre, ha introdotto un regime transitorio relativo a talune disposizioni del Titolo X, compresa quelle recate dall'articolo 83, disponendo, al primo periodo, che dette disposizioni si applicano «in via transitoria
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla , e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.».
L'articolo 26 del decreto Semplificazioni ha modificato l'articolo 104, comma 1, del CTS, prevedendo che «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.»

Per effetto di tale modifica normativa, pertanto, a decorrere dal 23 novembre 2021, data di avvio dell'operatività del RUNTS, disposta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, la disposizione prevista dall'articolo 83 si applica, oltre alle Onlus, anche alle erogazioni effettuate a beneficio degli ETS di cui al comma 1 dell'articolo 82 del CTS.

Nel caso di specie, tenuto conto che, come innanzi descritto, l'Istante intende donare un immobile di categoria catastale D/6, iscritto tra le immobilizzazioni materiali quale ''bene strumentale per natura'' ed oggetto di ammortamento, a favore di una società cooperativa sociale, iscritta al registro delle imprese (per quanto innanzi detto, tale iscrizione tiene luogo dell'iscrizione al RUNTS) che si qualifica ETS, le Entrate ritengono che, ai fini della determinazione dell'ammontare della deduzione prevista dall'articolo 83, comma 2, debba far riferimento al residuo valore fiscale del bene immobile all'atto del trasferimento.