Gestione Separata: le circolari INPS
Per tutta la categoria residuale di lavoratori per i quali non viene prevista la cassa previdenziale, risulta obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata; questa viene posta in essere con la Legge n. 335 del 1995, rappresenta un fondo pensionistico nato per fornire una tutela previdenziale per quei lavoratori autonomi diversi dai professionisti (per i quali l’art. 2229.c.c prevede l’iscrizione in appositi albi o elenchi e di conseguenza a specifiche casse previdenziali) e dagli imprenditori, così come definiti dall’art.2082 c.c., che, a seconda della loro natura, sono iscritti alla gestione INPS artigiani o commercianti.
L’obiettivo della Gestione Separata, al pari di altre gestioni Inps, è quello di fornire prestazioni previdenziali ed assistenziali al verificarsi di situazioni che impediscono, temporaneamente o in maniera definitiva, all’assicurato, di lavorare e, pertanto, ricevere un compenso economico: tali situazioni possono verificarsi in caso di pensionamento ma anche nei casi di malattia, congedo parentale o altri eventi inerenti la disoccupazione involontaria.
Con la recente circolare del 1° febbraio 2023, la 12, l’Inps ha comunicato le aliquote percentuali e gli altri valori di riferimento per il calcolo dei contributi dovuti nell’anno corrente da collaboratori e professionisti iscritti alla Gestione separata (per un approfondimento del tema rimandiamo all’articolo qui linkato) così riassumibili:
Per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, come collaboratori e figure assimilate, il contributo destinato a finanziare l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) è pari a 33%.
Sono inoltre previste le seguenti aliquote:
- 0,50% a finanziamento della tutela relativa a maternità, assegni nucleo familiare e malattia (anche in caso di non degenza ospedaliera);
- 0,22% come disposto dal Decreto ministeriale 12 luglio 2007;
- 1,31% a copertura dell’indennità di disoccupazione involontaria DIS-COLL.
Altro importante elemento, ripreso dal messaggio n. 317 del 19 gennaio 2023 e previsto ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (DL Aiuti), riguarda l’indennità una tantum per liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps “quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.”
I requisiti essenziale (da avere congiuntamente) per poterne beneficiare dell’indennità sono:
- Avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
- Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
- Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.