Lease back: trattamento contabile e fiscale delle plusvalenze
Il Lease back è un contratto contratto atipico di impresa, con il quale un soggetto proprietario di un bene mobile o immobile - strumentale all'esercizio della sua attività -aliena lo stesso a una società di leasing, la quale a sua volta lo concede in locazione al venditore dietro il pagamento di un canone. Alla scadenza del contratto il locatario può optare per l'acquisto del bene ad un prezzo predeterminato, esercitando il c.d. diritto di opzione.
Il trattamento contabile delle plusvalenze che derivano dalla cessione dei beni nell’ambito di un’operazione di lease back – per effetto del principio di derivazione rafforzata – rileva anche fiscalmente ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP della società.
A far chiarezza è l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n. 198 del 7 febbraio 2023, con il quale ha trattato il caso specifico di una società che ha posto in essere un’operazione di lease back attraverso la sua controllante, attuando un c.d. “Lease Back indiretto”.
In particolare, la società istante acquista i macchinari oggetto dell'attività di noleggio direttamente dai produttori e li rivende alla controllante ''per ottenerne la disponibilità in leasing e quindi per finanziarne l'acquisto'', realizzando un margine sulla vendita (plusvalenza) grazie alle condizioni favorevoli di fornitura ottenute. La società controllante invece, ¬acquista i macchinari dalla controllata e li rivende a terze società di leasing in virtù del contratto di locazione finanziaria stipulato dalla società controllata che riveste la qualità di utilizzatrice. La controllante realizza un margine con la vendita dei macchinari che rappresenta la remunerazione che la controllata rende alla controllante per il servizio di interposizione svolto.
In questo schema di contratto si verifica, quindi, un collegamento tra un contratto di vendita di un bene a una società di leasing e un contratto di locazione finanziaria, stipulato dalla medesima società di leasing che concede a sua volta l'utilizzo del bene alla società alienante, dietro corresponsione di un canone. Pertanto, ciò che caratterizza il contratto di lease back, rispetto ad un contratto di leasing ordinario, è la coincidenza tra il fornitore del bene oggetto del contratto e l'utilizzatore dello stesso.
Per la contabilizzazione delle plusvalenze derivanti dall’operazione sopradescritta bisogna fare riferimento al dispositivo del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali.
L’articolo 2425-bis del Codice Civile, ultimo comma, dispone che per le normali operazioni di lease back “le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione''.
Il principio OIC n. 12 “Composizione e schemi di bilancio” prevede la tecnica dei risconti passivi per distribuire tale componente positivo lungo la durata del contratto, ''in parallelo'' con i canoni maturati.
In applicazione del principio di derivazione rafforzata - sancito dall'articolo 83 del TUIR - il trattamento fiscale della fattispecie, in termini di qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali, discende dalla corretta contabilizzazione dell'operazione di lease back con doppia cessione iniziale del bene concesso in locazione finanziaria.
Per tale motivo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il comportamento contabile - che segue la disciplina dettata dal Codice Civile ed è coerente con i principi contabili OIC – è rilevante anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.Lgs decreto legislativo n. 446/1997.