Fisco

Lease back: trattamento contabile e fiscale delle plusvalenze


Il Lease back è un contratto contratto  atipico  di  impresa, con il quale un soggetto proprietario di un bene  mobile o immobile - strumentale all'esercizio della sua attività -aliena lo stesso a una  società  di leasing, la  quale a  sua  volta lo concede in locazione al  venditore dietro il  pagamento di un canone. Alla scadenza del contratto il locatario può optare per l'acquisto  del bene ad un prezzo predeterminato, esercitando il c.d. diritto  di opzione.

Il trattamento contabile delle plusvalenze che derivano dalla cessione dei beni nell’ambito di un’operazione di lease back – per effetto del principio di derivazione rafforzatarileva anche fiscalmente ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP della società. 

A far chiarezza è l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n.  198 del 7 febbraio 2023, con il quale ha trattato il caso specifico di una società che ha posto in essere un’operazione di lease back attraverso la sua controllante, attuando un c.d. “Lease Back indiretto”.

In particolare, la società istante  acquista  i  macchinari  oggetto  dell'attività  di  noleggio  direttamente  dai  produttori e li rivende alla controllante ''per ottenerne la disponibilità in leasing e quindi per  finanziarne l'acquisto'', realizzando un margine sulla vendita (plusvalenza) grazie alle condizioni favorevoli di fornitura ottenute. La società controllante invece,  ¬acquista i macchinari dalla controllata e li rivende a terze società di leasing  in virtù del contratto di locazione finanziaria  stipulato dalla società controllata che riveste la qualità di utilizzatrice. La controllante realizza un margine con la vendita dei macchinari che rappresenta la remunerazione che la controllata rende alla controllante per il servizio di interposizione  svolto.

In questo schema di contratto si verifica, quindi, un collegamento tra un contratto  di vendita di un bene a una società di leasing e un contratto di locazione  finanziaria,  stipulato dalla medesima società di leasing che concede a sua volta l'utilizzo del bene  alla società alienante, dietro corresponsione di un canone. Pertanto, ciò che caratterizza  il contratto di lease back, rispetto ad un contratto di leasing ordinario, è la coincidenza  tra il fornitore del bene oggetto del contratto e l'utilizzatore dello stesso.

Per la contabilizzazione delle plusvalenze derivanti dall’operazione sopradescritta bisogna fare riferimento al dispositivo del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali. 

L’articolo 2425-bis  del  Codice  Civile,  ultimo comma, dispone che per le normali operazioni di lease back “le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria  al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione''. 

Il principio OIC n. 12 “Composizione e schemi di bilancio” prevede la tecnica dei risconti  passivi  per  distribuire  tale  componente  positivo  lungo  la  durata  del  contratto,  ''in  parallelo'' con i canoni maturati. 

In applicazione del principio di derivazione rafforzata - sancito dall'articolo  83  del  TUIR - il  trattamento  fiscale  della  fattispecie,  in  termini  di  qualificazioni,  classificazioni  e  imputazioni  temporali,  discende  dalla  corretta  contabilizzazione  dell'operazione  di lease  back con  doppia cessione iniziale  del  bene  concesso in locazione finanziaria.

Per tale motivo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il comportamento contabile - che segue la disciplina dettata dal Codice Civile ed è coerente con i principi contabili OIC – è rilevante anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.Lgs decreto legislativo n. 446/1997.