Diritto

Approvato il nuovo modello IVA 74-bis


Con il Provvedimento 7 febbraio 2023, n. 36026,  l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni.

 

Premessa normativa

Si premette che la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 322 del 1998, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, dello stesso D.P.R. n. 322/1998. 

Il Provvedimento  n. 36026 del 2023, emanato proprio in base all’art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, approva il modello IVA 74-bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori, che deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023.

L’aggiornamento del modello si è reso necessario al fine di renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 14 del 2019, relativo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022.

Il Provvedimento n. 36026/2023

 

In particolare, con il modello approvato si informa il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate della posizione debitoria o creditoria ai fini IVA alla data di fallimento.

I curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono, inoltre, presentare la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli:

- il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta

- il secondo per le operazioni registrate successivamente a queste date.

Il modello IVA 74-bis, comunque, non rappresenta una vera e propria dichiarazione, motivo per cui non è possibile chiedere il rimborso dell’IVA eventualmente risultante come eccedenza a credito.

Come prima riferito, il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023 ed è relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Il modello deve essere trasmesso secondo le specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 26 febbraio 2019.

Qualora il termine per l’invio cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.

Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Per questa ragione, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il  Provvedimento del 7 febbraio.

Con lo stesso Provvedimento viene disciplinata, infone, la reperibilità del predetto modello e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica dello stesso, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche