Diritto

Agenti e rappresentanti di commercio: aggiornamento posizioni nel Registro delle Imprese e REA


Il MInistero dello Sviluppo economico ha pubblicato la Circolare 3662/C del 10 ottobre 2013 "Aggiornamento posizioni ausiliari del commercio", con la quale ha voluto fornire indicazioni alle CCIAA relative alla gestione dell’attività di aggiornamento dei ruoli soppressi camerali dopo la scadenza del termine ultimo di adempimento del 30 settembre 2013.

Lo scorso 30 settembre ha, infatti, rappresentato il termine ultimo per la regolarizzazione al registro imprese/ repertorio economico amministrativo (REA) per agenti e rappresentanti di commercio, agenti di affari in mediazione, spedizionieri e mediatori marittimi. 
I soggetti che non hanno provveduto all’aggiornamento della loro posizione saranno soggette ad un provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività, salvo tempestiva regolarizzazione. Vediamo nel dettaglio le disposizioni del MiSE e le sanzioni stabilite.

Disposizioni

  • Alle imprese che erano in attività alla data del 12 maggio 2012 e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione al registro delle imprese/REA al 30 settembre 2013, è data la possibilità di aggiornare telematicamente la propria posizione almeno entro il 30 ottobre 2013.
  • Alle persone fisiche iscritte al ruolo dei mediatorio agenti e rappresentanti di commercio che, invece, risultavano inattive alla data del 12 maggio 2012 e che non hanno provveduto ad aggiornare la propria posizione all'apposita sezione del REA entro il 30 settembre è prevista solamente la decadenza di iscrizione al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, senza possibilità di rimedio. Tuttavia nei quattro anni successivi alla data del 12 maggio 2012 (per gli ex mediatori) o nei cinque anni successivi ( se si tratta di ex agenti e rappresentanti) essi potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel ruolo soppresso come requisito professionale per un futuro avvio dell'attività.

Sanzioni

In caso di conformazione entro il 30 ottobre 2013  l'impresa vedrà accettata la propria posizione, seppur tardiva, e revisionata/ regolarizzata la sua posizione al registro delle imprese, previo pagamento della sanzione fissata a 10 euro per ciascun legale rapresentante; nel caso in cui la pratica telematica venga inviata successivamente al 30 ottobre la sanzione prevista è di 51,33 euro per ciascun legale rappresentante. La conformazione dell'istanza è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria nella consueta misura prevista per un'istanza rivolta al REA.

Nel caso, poi, di domande di aggiornamento tardive, che vengono cioè presentate spontaneamente dalle imprese alle Camere di Commercio a decorrere dal 1 ottobre e sino al momento di avvio del procedimento camerale di inibizione, queste verrano comunque accettate pena il pagamento della sanzione REA e dei diritti di segreteria.

In assenza di adeguamento verrà, invece, dato all'impresa il divieto di prosecuzione dell'attività che, se disatteso, comporterà l'applicazione della sanzione per esercizio abusivo dell'attività prevista dalla specifica normativa del settore.