Agevolazioni fiscali per i disabili: la Guida dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una dettagliata Guida in relazione alle agevolazioni fiscali spettanti alle persone con disabilità. La Guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni per le quali è possibile fruire dei benefici fiscali, riconosciuti a tali contribuenti e ai loro familiari. In particolare, vengono spiegate le regole e le modalità da seguire per la loro concreta fruizione. Esaminiamo in particolare le agevolazioni riguardanti il settore auto.
La Guida prende in esame le agevolazioni concernenti:
- l’acquisto dei veicoli;
- l’utilizzo dei mezzi di ausilio e dei sussidi tecnici e informatici;
- l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- le spese sanitarie;
- l’assistenza personale.
Limitando la nostra analisi agli acquisti relativi alle auto, occorre ricordare, preliminarmente, che possono usufruire delle agevolazioni le persone:
- non vedenti;
- sorde;
- con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- con ridotte o impedite capacità motorie.
Per le persone affette “da grave limitazione della capacità di deambulazione”, il diritto alle agevolazioni spetta soltanto se il veicolo venga opportunamente adattato.
In ogni caso è bene tener presente che le agevolazioni sono riconosciute soltanto “se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità”.
Nei casi in cui la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di un familiare, può beneficiare delle agevolazioni il familiare che ha sostenuto la spesa per l’acquisto del veicolo.
Per l’acquisto del veicolo nuovo o usato, la persona con disabilità, ovvero il familiare se si è fiscalmente a carico, ha diritto a una detrazione dall’IRPEF pari al 19% del costo sostenuto, nel limite dell’importo massimo di 18.075,99 euro.
La detrazione spetta una sola volta, cioè per un solo veicolo, nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto. È possibile fruire nuovamente del beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solamente, se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. L’agevolazione non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Dal 2020 la detrazione delle spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità spetta a
condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario, postale, o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. Se si è scelto di ripartire la spesa in 4 rate, in caso di decesso del beneficiario prima della fruizione dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi della persona con disabilità deceduta può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dalla loro applicazione. Tale disposizione non si applica quando la persona, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Non è tenuto, comunque, alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il genitore con disabilità aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione IRPEF spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi, tuttavia, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio quali l’assicurazione, il carburante, i lubrificanti, ecc..
Resta invariato il limite di spesa massimo di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi, pertanto, sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
Infine, è applicabile l’IVA con l’aliquota del 4%, anziché del 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
- di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
L’IVA ridotta al 4% è applicabile altresì:
- all’acquisto contestuale di optional;
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dalla persona con disabilità e anche se superiori ai sopra indicati limiti di cilindrata;
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.