La locazione non a breve termine di una imbarcazione da diporto da parte di una società con sede in un Paese extraUE non è rilevante in Italia.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 96 del 19 gennaio scorso, ha risposto ad un quesito posto da una società con sede in Svizzera che svolge attività di organizzazione e vendita di prodotti turistici, che intende organizzare pacchetti turistici che comprendono l’uso di imbarcazioni da diporto ormeggiate in porti italiani.
In particolare, la Società intende stipulare un contratto di locazione di lungo periodo per poter acquisire la disponibilità dei imbarcazioni da diporto a vela e un contratto di assistenza per lo stesso periodo del contratto di locazione, che prevede la manutenzione e riparazione delle imbarcazioni in locazione.
L’Agenzia delle entrate ricorda che per individuare la corretta qualificazione ai fini Iva delle prestazioni di servizi di locazione di imbarcazioni da diporto non a breve termine occorre qualificare correttamente la natura del soggetto committente, ovvero se questi sia un soggetto passivo o privato consumatore.
Nel primo caso, infatti, la prestazione si considera soggetta ad Iva nel paese del committente, ai sensi dell’art. 7-ter del decreto Iva. Nel secondo, vale il criterio stabilito dall’art. 7-sexies, lettera e-bis) del medesimo decreto secondo cui le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da prestatori ivi stabiliti, purché il mezzo di trasporto sia utilizzato nella UE.
Ebbene, relativamente al quesito posto dall’istante, l’Agenzia ha stabilito che trattandosi di soggetto passivo di imposta stabilito in Svizzera, il servizio di locazione di imbarcazioni da diporto non a breve termine ricevuto non è territorialmente rilevante in Italia e, pertanto, l’istante non ha obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia.
Quanto ai servizi di assistenza, assumendo che gli stessi siano erogati dal medesimo soggetto passivo che eroga la prestazione principale, di locazione dell’imbarcazione da diporto, anche a mezzo terzi, ma per suo conto e spese, gli stessi possono essere qualificati come accessori alla prestazione principale, ai sensi dell’art. 12 del DPR 633/1972. Diversamente, gli stessi possono comunque qualificarsi come servizi generici resi a soggetti passivi non residenti, comunque non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi del sopracitato art. 7-ter del decreto Iva per cui, in entrambi i casi la società istante non ha obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia.