I requisiti necessari per trasferire ai figli quote e azioni della società senza versare l’imposta di donazione
Se non è trasferito il controllo della società, la donazione ai figli della quota non gode dell’esenzione.
E’ questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 185 del 1° febbraio 2023 espressa con riferimento ad un caso in cui due coniugi intendevano trasferire ai figli quote e azioni dell’azienda di famiglia, una sas, in comproprietà, domandandosi se tale trasferimento fosse esente dall’imposta di donazione.
Per rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione l’articolo 3, comma 4 ter del TUS secondo cui «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata».
Con tale disposizione, precisa l’Amministrazione finanziaria, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari (discendenti o coniuge del disponente) del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione apposita.
Nell'ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote o azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) del TUIR, e cioè «società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato», come nel caso rappresentato alle Entrate, l'esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che permette ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile.
Tale ultima disposizione definisce la nozione di controllo di diritto che si verifica quando un soggetto «dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria» di una società, ossia detiene la maggioranza delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
Questa agevolazione si applica anche ai trasferimenti che consentono di acquisire o integrare il controllo in regime di comproprietà, a condizione che, ai sensi del citato articolo 2347 del c.c., i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune, che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (cfr. citata circolare n. 3/E del 2008 e risoluzione n. 75/E del 2010).
La norma in esame, essendo finalizzata ad incentivare il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, ''non può considerarsi applicabile al trasferimento di quei titoli che, per loro natura, non permettono di attuare tale passaggio'' (in questi termini, circolare n. 3/E del 2008, paragrafo n. 8.3.1 cit.; circolare 29 maggio 2013, n. 18/E, paragrafo n. 5.3.).
L'agevolazione, pertanto, non compete se a seguito del trasferimento della titolarità dello strumento finanziario partecipativo, il beneficiario non dispone dei poteri di controllo dell'azienda ricevuta a titolo gratuito.
Per fruire dell’agevolazione è necessario, dunque, che i donanti trasferiscano il controllo della società di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale, a favore dei beneficiari; l'effettivo esercizio del controllo da parte dei donatari e la sussistenza di un'azienda di famiglia costituiscono, unitamente agli altri requisiti sopra richiamati, le condizioni poste dalla legge la cui inosservanza determina la mancata applicazione del beneficio o la sua successiva decadenza in sede di controllo.
Per stabilire se l'atto di donazione può fruire dell'esenzione, deve risultare qundi che i donanti (cioè l'istante e il coniuge) abbiano trasferito effettivamente e definitivamente il controllo della società di famiglia congiuntamente ai figli, i quali sono tenuti ad esercitarlo, nel concreto, tramite la nomina di un rappresentante comune.
Da tenere presente che l’esenzione si applica anche ai trasferimenti (mortis causa o per liberalità) di quote sociali e azioni di società non residenti nel territorio nazionale, ma solo al ricorrere delle medesime condizioni dettate con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia.
Nel caso di specie, tuttavia, non risultava il suddescritto trasferimento effettivo del controllo, ma unicamente il trasferimento della titolarità dello strumento finanziario partecipativo. In mancanza dei presupposti di legge, pertanto, le entrate hanno ritenuto non potersi applicare all'atto di donazione il regime di esenzione dall'imposta di donazione di cui all'articolo 3, comma 4 ter del TUS.