Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Con Provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27663, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni attuative per la regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Premessa - La legge di Bilancio 2023
Si premette, in linea generale, che l’art. 1, commi da 179 a 185, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.
Più in dettaglio, sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:
- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.
La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.
Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.
La prassi
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare omnibus 27 gennaio 2023, n. 2/E, ha illustrato tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica.
Tale documento di prassi fa seguito alla Circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Con la Circolare n. 2/E/2023, in particolare, si illustrano le ulteriori misure previste dalla cd. “Tregua fiscale”, ossia quelle riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173), il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie (commi da 174 a 178), l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185), la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205), la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212), la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218), e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).
Il Provvedimento n. 27663/2023
Il Provvedimento dell’Agenzaia Entrate n. 27663 del 2023, si occupa, nello specifico, dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui all’art. 1, commi da 179-185, della legge di Bilancio 2023, fissandone le regole operative e l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni.
Il Provvedimento è emanato in applicazione del comma 184 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, che, al riguardo, dispone «Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 179 a 183».
Esaminiamone i dettagli.
Ambito di applicazione
Il primo chiarimento riguarda la tipologia di atti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione.
Nel Provvedimento viene specificato che la procedura della definizione agevolata delle sanzioni (prevista dalla legge di Bilancio 2023) - si applica agli accertamenti con adesione previsti dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 19 iugno 1997, n. 218 relativi a:
- processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro il 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 (di entrata in vigole della legge n. 197/2022) e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023;
- inviti al contraddittorio (ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/1997), notificati entro il 31 marzo 2023 (trattasi del c.d. “Invito obbligatorio, la cui procedura prevede che l'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'art. 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento).
Tra gli atti inclusi nella riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, nonché agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.
Per poter accedere alla definizione è necessario che l’adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023. Si ricorda che l’accertamento con adesione si perfeziona, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997, con il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (v. Circolare n. 2/E/2023).
Definizione in acquiescenza degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione
Con riferimento al comma 180 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 - secondo cui è consentito definire in acquiescenza gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, purché non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 -, si specifica che quest’ultima disposizione prevede nel testo normativo di cui trattasi un trattamento agevolato - ossia la riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate - a favore del contribuente che rinunci sia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione sia a formulare istanza di accertamento con adesione, a condizione che paghi le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.
A tal fine, il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. Tale accettazione è giuridicamente definita acquiescenza e comporta la riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:
- rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando, a seconda del tributo, il modello F24 o il modello F23. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.
Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per acquiescenza mediante il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di un terzo della sanzione indicata (sul punto v., tra le altre, Circolare 29 aprile 2016, n. 17/E).
Perfezionamento della regolarizzazione
In base al Provvedimento n. 2763/2023, i contribuenti che hanno ricevuto uno degli avvisi di accertamento, un avviso di rettifica e di liquidazione nonché un atto di recupero sopa indicati possono scegliere di aderire alla definizione agevolata e ottenere i seguenti benefici:
- una riduzione delle sanzioni previste rispettivamente dai commi 5 dell’art. 2 e 3 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 218/1997, a un diciottesimo dell’importo minimo previsto dalla legge o della misura irrogata;
- la rateizzazione dei pagamenti fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Le rate dovranno essere pagate entro l’ultimo giorno del trimestre successivo al pagamento della prima rata. L’Agenzia chiarisce che sulle rate successive alla prima sono dovuti anche gli interessi a tasso legale.
Il perfezionamento della regolarizzazione degli avvisi si concretizza con il pagamento dell’intero importo, o della prima rata, “entro il termine per la proposizione del ricorso” (v. art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sul processo tributario).
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 218/1997, non derogate nello specifico dalla legge di Bilancio 2023. In particolare, in caso di inadempimento nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, concernente gli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.
Accertamenti esclusi dalla “tregua fiscale”
Nel provvedimento n. 27663/2023 si legge altresì che la regolarizzazione degli avvisi di accertamento non può essere applicata agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. “Voluntary Disclosure”) così come previsto dall’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Contrariamente alla sanatoria delle violazioni formali di cui ai commi da 166 a 173, in questa fattispecie non è invece prevista esclusione anche per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990) né per le violazioni in materia di IVIE (art. 19, commi da 18 a 22, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e di IVAFE (art. 19, commi da 13 a 17, D.L. n. 201/2011).
Il ricorso alla definizione agevolata, poi esclude la possibilità di ricorrere alla compensazione (arti. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) a meno che non si rinunci alla regolarizzazione agevolata.
Mancato perfezionamento della regolarizzazione
E’ previsto infine che in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, l’ufficio fiscale procede con le ordinarie attività in relazione a ciascuno degli atti del procedimento di accertamento inerenti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate di cui ai commi da 179 a 185 dell’art. 1 della legge n. 197/2022.
A tal fine, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta
dai contribuenti interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.
Naturalmente, festa fermo che gli interessati possono definire gli atti in oggetto secondo le regole ordinarie previste dalla normativa fiscale vigente, restando salva, in tal caso, la possibilità, se normativamente prevista, di utilizzare la compensazione di cui al richiamato art. 17 del D.Lgs. n. 241//1997.