Crediti d'imposta imprese energivore. Pronti i codici tributo relativi a dicembre 2022
Tax credit imprese energivore per i maggiori costi sostenuti a dicembre 2022. Pronti i codici tributo per la compensazione
Con la risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta rivolti alle imprese, con riferimento ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che il Decreto Legge cosiddetto “Aiuti quater”(articolo 1, commi 1 e 2, Dl n. 176/2022) ha esteso a una quota dei costi sostenuti nel mese di dicembre 2022. I cessionari potranno procedere alla compensazione di tali crediti tramite F24.
L’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha introdotto un credito d’imposta per compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022. Le regole per tali tax credit prevedono che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.
Per permettere ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- 6993 credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 ;
- 6994 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 ;
- 6995 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 ;
- 6996 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia in esame del 26 gennaio 2023 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
I nuovi codici tributo, che si aggiungono quindi a quelli già previsti con la risoluzione n. 72 dello scorso 12 dicembre 2022, sono i seguenti:
- 7742, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- 7743, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- 7744, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- 7745, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.
Si rammenta che in sede di compilazione, i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli derivanti dalle comunicazioni di cessione, trasmesse all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato
all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del provvedimento del 30 giugno 2022.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate verificherà, in maniera automatizzata, che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.