Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania
Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni tra l’Italia e altri Stati esteri. In particolare, con le risposte ad interpello n. 113 e 115 del 20 gennaio 2023, sono stati forniti chiarimenti in merito alla potestà impositiva sul reddito da lavoro dipendente e sul trattamento pensionistico sulla base della Convenzione tra Repubblica Italiana e Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989 e ratificata con Legge 24 novembre 1992, n. 459.
Caso 1. Dipendente tedesco residente in Germania che lavora in smartworking dall’Italia
Un contribuente residente in Germania, lavoratore dipendente in qualità di program manager presso un'università di un Land tedesco, sposterà la propria residenza in Italia, lavorando prevalentemente in smart working.
Il reddito di lavoro dipendente è l'unico percepito dal Contribuente ed il dubbio origina con riferimento alla potestà impositiva di tale reddito una volta che sarà trasferita la residenza in Italia.
A tal riguardo, l'art.3, c.1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10''.
Secondo la normativa interna, il reddito da lavoro dipendente in oggetto dev’essere assoggettato a imposizione in Italia. Tuttavia, per il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno - sancito dall’art. 169 del TUIR e dall’art. 75 del D.P.R. 600/1973 nonché affermato dalla giurisprudenza costituzionale – è da considerare l’art. 19, par. 1, lett.a) del Trattato internazionale secondo il quale: ''le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da un Land, da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detto Land o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato''.
Ciò posto, i redditi corrisposti dal Land tedesco, a fronte di un'attività di lavoro prestata alle dipendenze dello stesso, devono essere assoggettati ad imposizione esclusiva nello Stato della fonte ossia in Germania.
Caso 2. Pensionato con doppia cittadinanza italiana e tedesca residente in Germania
La Contribuente è in possesso di doppia cittadinanza - italiana e tedesca – e risiede in Germania. E’ titolare di una pensione di vecchiaia e gli importi di tale pensione sono assoggettati alla ritenuta alla fonte da parte dell'INPS.
Il contribuente si chiede a quale dei due Stati appartenga la potestà impositiva sul trattamento pensionistico in esame, considerando le disposizioni contenute negli artt. 18 e 19, par. 2, del Trattato internazionale.
In particolare, la lett. b) del citato par. 2 dell'art. 19 prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del pensionato anche delle pensioni pubbliche, qualora i beneficiari delle medesime abbiano la nazionalità di tale Stato senza avere, al contempo, la nazionalità dello Stato della fonte. Ne consegue l'assoggettamento ad imposizione esclusiva in Italia delle pensioni pubbliche erogate ad un residente della Germania che, pur essendo in possesso della cittadinanza tedesca, abbia, altresì, mantenuto la nazionalità italiana.
Dunque, nel caso specifico la pensione corrisposta dall’INPS al Contribuente dev’essere assoggettata ad imposizione esclusiva in Italia e non è soggetta a tassazione in Germania.