Pensione Inps ad un contribuente residente in Francia, trattamento ai fini delle imposte sul reddito
Con la Risposta a interpello 26 gennaio 2023, n. 162, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tassazione della pensione per un cittadino italiano resident in Francia e prossimo alla pensione.
L’interpello
Il caso specifico analizzato riguarda il trattamento delle somme relative alle pensioni di sicurezza sociale.
In particolare, il contribuente – prossimo titolare di una pensione INPS - chiede alle Entrate in quale dei due Stati coinvolti - Italia o Francia - dovrà pagare le imposte relative alla suddetta pensione, nel caso in cui dovesse optare per un calcolo puramente contributivo.
Nello specifico, l’interpellante, ritiene di dover pagare le imposte sui redditi esclusivamente in Francia, dal momento che il trattamento pensionistico di cui sarà titolare non dovrebbe rientrare nell’ambito dei trattamenti di “sicurezza sociale” previsti dall’articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.
Soluzione delle Entrate
L’nterpretazione proposta, tuttavia, non viene accolta dall’Agenzia delle Entrate.
Si premette al riguardo che, in base all’ordinamento interno, le pensioni sono attratte a tassazione in Italia per il solo fatto di essere erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio di soggetti non residenti (art. 23 comma 2, lett. a), TUIR).
Sempre in base alla norma interna, le stesse rientrano tra i redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR.
Con riferimento alla norma convenzionale, l'art. 18 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Francia, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con legge n. 20/1992, prevede che, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. Le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato sono imponibili in detto Stato.
La norma convenzionale stabilisce, in sostanza, che le pensioni, pagate in relazione a un cessato impiego privato, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme, pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono assoggettate ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi contraenti della Convenzione.
Con particolare riferimento all'applicazione della normativa convenzionale in questione, l’Agenzia Entrate fa inoltre presente che, con l'Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, intervenuto al termine della Procedura amichevole prevista dall'art. 26 del suddetto Trattato internazionale e formalizzato con uno scambio di lettere tra Francia e Italia del 20 dicembre 2000, è stata definita l'interpretazione da attribuire all'espressione “sicurezza sociale”, di cui al paragrafo 2 dell’art. 18 della Convenzione.
A tal fine è stato concordato, sulla base di una ricognizione effettuata da parte sia italiana sia francese, un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale, previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.
Pertanto, nei casi in cui le pensioni erogate siano ricomprese nell’elencazione (come, nel caso di trattamenti pensionistici corrisposti dall'INPS), le stesse saranno assoggettate ad imposizione concorrente sia in Italia che in Francia, rientrando nell'ambito applicativo dell'art. 18, paragrafo 2, della Convenzione.