Economia aziendale

Criterio di cassa per la detrazione spettante per investimenti in start-up innovative


Con la risposta n.154/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in sede di costituzione di  una “start-up innovativa”, la detrazione d’imposta pari al 30% dei conferimenti di capitale, prevista  dall’art. 29 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, si calcola in relazione  ai  versamenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.

La pronuncia dell’Agenzia delle Entrate è scaturita da un’istanza di interpello promossa da un socio di una società a responsabilità limitata, avente le caratteristiche di una “start­-up innovativa”  ai sensi dell’art.25 del citato D.L. n. 179/2012, sottoscrittore di una quota del capitale  sociale.

In sede di costituzione, i soci hanno pattuito l’effettuazione dei loro conferimenti in relazione al capitale sociale da ciascuno sottoscritto  e  in  virtù  di  tale  pattuizione, il socio istante ha effettuato versamenti in denaro. 

Come previsto dalla vigente normativa civilistica, il socio istante ha versato, in data 21 dicembre 2020, un importo pari al 25% del capitale sociale sottoscritto; in data 31 dicembre 2020, è stata depositata presso la competente Camera di commercio 

la pratica relativa alla costituzione della società, con contestuale richiesta di iscrizione nella  Sezione speciale dedicata alle start­-up innovative, avvenuta in data  22 febbraio 2021. Nel corso del 2021, tutti soci hanno provveduto a versare il restante capitale sociale sottoscritto e, in particolare,  il socio istante ha effettuato il versamento del residuo 75% .

La Società ha rilasciato ai soci la certificazione dei conferimenti ricevuti, entro i 60 giorni dalla data dei versamenti effettuati dai soci medesimi. Tenuto conto che la costituzione della Società e l’iscrizione nel Registro delle imprese,  come  anche  il  versamento  di  quanto  complessivamente  dovuto  dai  soci,  rappresentano  eventi  avvenuti  a  cavallo  di  due  distinti  periodi  di imposta, è stato chiesto all’Agenzia quale sia il periodo di imposta da considerare ai fini della detrazione di cui all’art.29 del menzionato D.L. 179/2012.

In particolare, il primo comma del citato articolo  ha riconosciuto, originariamente, alle persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda sul reddito per un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start­-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-­up innovative.

Il successivo comma 7­bis, introdotto dall’art.1, comma 66, della legge  n.232/2016, ha disposto, a decorrere dall’anno 2017, l’aumento al 30% dell’aliquota della detrazione.
Al riguardo, è stato fatto presente che le relative modalità di attuazione sono stabilite dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 7 maggio  2019.

In buona sostanza la detrazione si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-­up innovative delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start­-up innovative o PMI innovative ammissibili.
­Tali conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-­up innovativa dell’atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.

I soggetti passivi IRPEF possono detrarre, dalla loro imposta lorda, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta.

­Nel merito, la circolare 11 giugno 2014, n. 16/E, ­sia pure con riferimento al
precedente decreto interministeriale del 25 febbraio 2016, ha chiarito che il periodo di imposta in cui il conferimento si considera effettuato, coincide ‘‘normalmente’’ con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione, se soggetto IRPEF.
Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una start­-up innovativa in sede di costituzione della stessa, pertanto, rileva la data di deposito per l’iscrizione nel registro imprese dell’atto costitutivo della start-­up innovativa, nella quale il conferente si obbliga all’esecuzione dei conferimenti, fermo restando che, in applicazione del principio
generale di cassa, per i soggetti IRPEF il diritto alla detrazione sorge nell’anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, atteso che la normativa in esame ha il fine di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un
effettivo aumento di capitale.

Nella fattispecie prospettata, il deposito dell’atto costitutivo della Società è avvenuto il 31 dicembre 2020 mentre il versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento è stato effettuano in parte in sede di costituzione, in data 21 dicembre 2020, e per la restante parte  nel 2021.  Pertanto, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla normativa in esame, si potrà detrarre dall’imposta lorda, in applicazione del criterio di cassa:­

  • nel 2020 un importo pari al 30% dei versamenti in tale anno effettuati;
  • nel 2021 un importo pari al 30 % dei versamenti in tale anno effettuati.