Nuova patent box. Possibile riaddebitare i costi pass through
Patent box: le Entrate chiariscono quando si possono riaddebitare i costi sostenuti nei confronti di soggetti terzi
Con la risposta ad interpello n. 159/2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la portata dell’articolo 6 del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 sui cosiddetti costi pass through, ossia sul riaddebito dei costi sostenuti nei confronti di soggetti terzi, in ambito patent box.
Nella sua risposta, l’Amministrazione precisa che il riaddebito è possibile, nel quadro di accordi infragruppo, senza produrre effetto negativo sul riaddebito, purchè i costi sostenuti mediante una parte correlata nei confronti di un soggetto terzo si sostanzino in un mero riaddebito, come indicato nell'Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting - Action 5, dove si afferma che ''quando un pagamento è effettuato per mezzo di una parte collegata a una parte non collegata senza alcun margine, il pagamento sarà incluso nelle spese qualificate'' (cfr. lettera F, paragrafo 50 dell'Action 5.
Il nuovo regime patent box, scrivono le Entrate, consente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, inclusi i soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, operanti mediante stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato, di liquidare autonomamente il beneficio, rinviando il confronto con l'Amministrazione finanziaria alla successiva fase
di controllo.
L'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 146/2021 stabilisce che ''le disposizioni dei commi 1, 2
e 3 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3''.
L'obiettivo della norma, in linea con la necessità di prevenire una competizione fiscale dannosa tra Stati, è quello di concedere benefici fiscali esclusivamente laddove le attività di ricerca e sviluppo siano state svolte dal contribuente stesso.
Le disposizioni attuative della normativa in commento sono state adottate con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, RU 48243 del 15 febbraio 2022
(di seguito il Provvedimento) che ha definito anche gli elementi informativi che devono
essere contenuti nella documentazione idonea, al fine di disapplicare la sanzione prevista
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e le modalità
di esercizio delle opzioni al nuovo regime patent box.
I requisiti di accesso al regime e le modalità di determinazione dell'agevolazione si pongono, al pari del previgente regime patent box, in linea con le raccomandazioni dell'OCSE («Countering Harmful Tar Practices MoreEffectively, Taking into Account Transparency and Substance», Action 5, 2015 Final Report) che consentono l'introduzione di agevolazioni per i beni immateriali mediante l'attribuzione di benefici fiscali direttamente collegati alle spese sostenute per la creazione di detti beni.
Sia il vecchio patent box che il nuovo patent box condividono la medesima ratio, pertanto secondo le Entrate, è possibile estendere anche alla nuova disciplina quanto già previsto ai fini del precedente regime, che riconosceva, in linea con quanto riportato all'interno dell'Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting Action 5, la possibilità di riaddebitare, nell'ambito di
accordi infragruppo, i costi sostenuti da soggetti del gruppo senza produrre un effetto
negativo sull'agevolazione, a condizione che i costi sostenuti attraverso una parte correlata
nei confronti di un soggetto terzo si sostanzino in un mero riaddebito, come precisato nel summenzionato Action 5, in base alla quale, quando un pagamento è eseguito attraverso una parte collegata a una parte non collegata senza alcun margine, il pagamento sarà incluso nelle spese qualificate (si veda lettera F, paragrafo 50 dell'Action 5).