Fisco

Vendita a catena di beni all’esportazione con trasporto curato dal cessionario intermedio non residente


In caso di cessione di beni in triangolazione all’esportazione, con trasporto/spedizione organizzato dal cessionario intermedio non residente, la prima cessione è imponibile mentre la seconda beneficia del regime di non imponibilità previsto per le esportazioni “dirette”.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 136 del 22 gennaio 2023, prospettato da una società non residente che, dopo l’acquisto di beni esistenti in Italia da una società anch’essa non residente, ne cura il trasporto al di fuori della UE a destinazione dei propri clienti.

Il duplice dubbio interpretativo della società istante, che nell’operazione complessivamente posta in essere, si pone in qualità di promotrice della triangolazione, è relativo alla possibilità, a valle, di evitare l’applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 per le cessioni di beni effettuate nei confronti dei propri clienti extra-UE e, a monte, di esercitare la detrazione dell’IVA assolta in sede di acquisto.

Nell’esaminare la questione, l’Agenzia esclude che la società istante possa applicare il titolo di non imponibilità di cui al citato art. 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, che fa riferimento all’ipotesi in cui il cessionario non residente cura il trasporto/spedizione dei beni al di fuori della UE.

Nel caso di specie, infatti, l’istante – nel rapporto con i propri clienti extracomunitari – si pone come cedente che organizza il trasporto/spedizione, con la conseguenza che lo schema della cessione all’esportazione in concreto applicabile è quello dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. L’istante deve, pertanto, identificarsi ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato per adempiere agli obblighi collegati all’operazione.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto dell’istante con il proprio fornitore, come detto anch’esso non residente, l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che la cessione dei beni esistenti nel territorio dello Stato integri un’operazione imponibile il cui debitore d’imposta è il cedente non residente, tenuto pertanto ad identificarsi ai fini IVA in Italia.

L’imposta, infatti, non può essere assolta dalla società istante mediante il meccanismo del reverse charge cd. “esterno”, di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto l’istante non è stabilito in Italia, ma ivi soltanto identificato.

Fermo, quindi, restando che l’imposta deve essere addebitata, in fattura, dal primo cedente, la società istante può esercitare la detrazione secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972, ovvero chiedere il rimborso, sempreché sia soddisfatto il presupposto dell’inerenza dell’acquisto rispetto all’attività esercitata, ex art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Infine, l’Agenzia ha sottolineato che la società istante, ponendo in essere cessioni all’esportazione non imponibili, potrebbe acquisire lo status di esportatore abituale e beneficiare del regime agevolato previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, che consente di acquistare o importare beni/servizi senza applicazione dell’IVA nei limiti del cd. “plafond”.