Lavoratore dipendente nel Regno Unito. Ritenute subite e credito d’imposta in Italia
Con la Risposta ad Interpello n. 97 del 19 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla spettanza di un credito fiscale per le imposte pagate all’estero da un soggetto che ha prestato lavoro dipendente nel Regno Unito, attraverso l’interpretazione della normativa contenuta nel TUIR e nel testo della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni.
Il caso
Un soggetto ha svolto prestazioni di lavoro dipendente nel Regno Unito quando risultava fiscalmente residente in Italia. Solo successivamente, nel corso dell’anno seguente il soggetto si è iscritto all’AIRE.
Ai fini dell'assoggettamento ad imposizione in Italia del reddito in esame, l’articolo 3, c.1, del TUIR prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'art.10''.
Il reddito da lavoro dipendente, dal momento che è stato percepito da un soggetto fiscalmente residente in Italia, dovrà essere assoggettato ad imposizione ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, c. 1, e 51 del TUIR.
Inoltre, l'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Regno Unito prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi, corrisposti a fronte della prestazione di un'attività di lavoro dipendente, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente il Trattato internazionale; ipotesi in cui tali remunerazioni sono assoggettate ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
A fronte dello svolgimento di un'attività di lavoro dipendente nel Regno Unito da parte del soggetto fiscalmente residente in Italia, si rende necessario l’assoggettamento ad imposizione in entrambi gli Stati, ai sensi del sopracitato articolo 15 della Convenzione tra Italia e Regno Unito.
La conseguente doppia imposizione dovrà essere eliminata in Italia, Stato di residenza del Contribuente nell'anno di riferimento, mediante la concessione del credito d'imposta previsto dall'art. 24, paragrafo 3, della Convenzione, con le modalità e alle condizioni stabilite dall'art. 165 (credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero) del TUIR.
Nel caso specifico, il contribuente non ha evidenziato le ritenute subite a titolo definitivo ma esclusivamente le ritenute subite a titolo di “acconto”. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore, secondo le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973 ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi da correggere.
L'eventuale credito risultante dalla dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione - ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997 - ovvero richiesto a rimborso.