Fisco

Lavoratore dipendente nel Regno Unito. Ritenute subite e credito d’imposta in Italia


Con la Risposta ad Interpello n. 97 del 19 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla spettanza di un credito fiscale per le imposte pagate all’estero da un soggetto che ha prestato lavoro dipendente nel Regno Unito, attraverso l’interpretazione della normativa contenuta nel TUIR e nel testo della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni. 

Il caso

Un soggetto ha svolto prestazioni di lavoro dipendente nel Regno Unito quando risultava fiscalmente residente in Italia. Solo successivamente, nel corso dell’anno seguente il soggetto si è iscritto all’AIRE.

Ai  fini dell'assoggettamento ad imposizione in  Italia del  reddito in esame, l’articolo 3, c.1, del TUIR prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'art.10''.

Il reddito da lavoro dipendente, dal momento che è stato percepito da un soggetto fiscalmente residente in Italia,  dovrà essere assoggettato  ad  imposizione  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli 49, c. 1, e 51 del TUIR.

Inoltre, l'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Regno Unito prevede, come regola generale,  la tassazione esclusiva dei redditi, corrisposti a fronte della prestazione di un'attività di  lavoro dipendente, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi, a meno che tale  attività non venga svolta nell'altro Stato contraente il Trattato internazionale; ipotesi in cui tali remunerazioni sono assoggettate ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi. 

A fronte  dello  svolgimento  di  un'attività  di  lavoro  dipendente  nel  Regno  Unito da parte del soggetto fiscalmente residente in Italia, si rende necessario l’assoggettamento ad imposizione in entrambi gli Stati, ai sensi del sopracitato articolo 15 della Convenzione tra Italia e Regno Unito. 

La  conseguente  doppia  imposizione  dovrà  essere  eliminata  in  Italia,  Stato  di  residenza del Contribuente nell'anno di riferimento, mediante la concessione del credito  d'imposta previsto dall'art. 24, paragrafo 3, della Convenzione, con le modalità e alle  condizioni stabilite dall'art. 165 (credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)  del TUIR.

Nel caso specifico, il contribuente non ha evidenziato le ritenute subite a titolo definitivo ma esclusivamente le ritenute subite a titolo di “acconto”. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente  può  presentare  una  dichiarazione  integrativa a favore, secondo le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 322/1998,  utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce  la dichiarazione, non oltre il termine previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973 ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata  presentata la dichiarazione dei redditi da correggere. 

L'eventuale  credito  risultante  dalla  dichiarazione  potrà essere utilizzato  in  compensazione - ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997 - ovvero richiesto a rimborso.