Commercio (Confcommercio) Una tantum in erogazione a gennaio
A gennaio 2023, per i lavoratori del Commercio (Confcommercio), viene erogata la prima tranche Una Tantum.
Una tantum
Il protocollo 12 dicembre 2022, che disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente, prevede che, ai soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento.
L'importo di cui al punto precedente verrà riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate:
- 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
LIVELLO |
UT 1/1/2023 |
UT 1/3/2023 |
QUADRI |
€ 347,22 |
€ 260,42 |
I |
€ 312,78 |
€ 234,58 |
II |
€ 270,56 |
€ 202,92 |
III |
€ 231,25 |
€ 173,44 |
IV |
€ 200,00 |
€ 150,00 |
V |
€ 180,69 |
€ 135,52 |
VI |
€ 162,22 |
€ 121,67 |
VII |
€ 138,89 |
€ 104,17 |
OPERATORI DI VENDITA |
UT 1/1/2023 |
UT 1/3/2023 |
I categoria |
€ 188,79 |
€ 141,60 |
II categoria |
€ 158,50 |
€ 118,88 |
Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 - 2022. Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
L'importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione avverrà con i criteri di proporzionalità.