Economia aziendale

Valutazione delle commesse infrannuali: disciplina civilistica e fiscale


La valutazione dei lavori in corso su ordinazione – nel caso di commesse di durata infrannuale - dev’essere in linea con quanto disposto dall’articolo 92, comma 6, del TUIR, ossia sulla base delle spese sostenute nell’esercizio.

A far chiarezza è l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n. 93 del 19 gennaio 2023 con il quale ha chiarito che la rappresentazione contabile dei lavori in corso di ordinazione – nel caso di società che adottano i principi contabili nazionali – non può prevalere sulla rappresentazione giuridico-formale contenuta nella normativa fiscale del TUIR.

Un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) si riferisce a un contratto, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste.

Per le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, i riferimenti normativi per la rilevazione e successiva valutazione dei lavori in corso su ordinazione sono l’art. 2426 del Codice Civile ed il principio contabile OIC 23.

L’art. 2426, comma 1 n. 11) del Codice Civile dispone che “i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza”.

Il Codice Civile riconosce la possibilità di iscrivere la commessa con il criterio della “percentuale di completamento” o con il metodo della “commessa completata”.

Nel caso di commesse con durata inferiore ad un anno – come nel caso oggetto di interpello – è fatta salva la scelta di criterio

La società Istante fa presente che a seguito della contabilizzazione – avvenuta secondo il criterio della percentuale di completamento – intende applicare una variazione in diminuzione del reddito pari all’importo che corrisponde alla differenza tra il valore dei lavori in corso su ordinazione contabilizzati con il criterio adottato e il valore degli stessi che si sarebbe ottenuto applicando il criterio della commessa completata.

A questo riguardo, si ricorda che l'articolo 83 del TUIR, recentemente modificato dall'art. 8 del D.L. 73/2022, stabilisce che per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle  disposizioni del codice civile, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili (c.d. ''principio della  derivazione rafforzata''). Lo scopo della norma è quello di consentire ai soggetti summenzionati di fornire una rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, laddove la rappresentazione contabile incida sulla qualificazione, sull’ imputazione  temporale  e  sulla  classificazione  delle  voci  di  bilancio  e pertanto  dei connessi componenti positivi e negativi di reddito.

Ciò nonostante, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che applicando il metodo di valutazione della percenutale di completamento (OIC 23) non si ottiene una rappresentazione contabile che incide direttamente sulla qualificazione, lassificazione  ed  imputazione  temporale dell'operazione derivante dalla commessa (e quindi sulla rilevanza dei ricavi al  momento della maturazione) a differenza di quanto si avrebbe nel caso in cui si adottasse il principio contabile internazionale IAS 11.

L’OIC 23 infatti,  non  qualifica i lavori in  corso  di  esecuzione in  modo  diverso rispetto alla rappresentazione giuridico­formale posta a base delle norme fiscali  che regolano la determinazione del reddito di impresa e pertanto la disposizione di cui  all'articolo 92, c. 6 del TUIR non può essere disattivata per effetto del principio di derivazione rafforzata.

È stato chiarito anche che, ai fini IRAP ed ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997, la  base imponibile deriva direttamente dalla differenza delle voci A e ­B del conto economico (principio della c.d. ''presa diretta dal bilancio''). Per tale ragione il valore  dei  lavori  in  corso  su  ordinazione  da  prendere  in  considerazione  ai  fini  della  determinazione  della  base  imponibile  IRAP    coincide  con il  valore  contabilizzato  dalla  Società e non  è  necessaria  alcuna  variazione in rettifica nella relativa dichiarazione IRAP.