Prestazioni di servizi occasionali escluse dal pro rata di detrazione IVA
Il servizio di assistenza/accoglienza alloggiativa nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, reso mediante noleggio di una unità navale battente bandiera italiana e/o comunitaria, ed esente da IVA, non concorre alla formazione del pro rata di detrazione dell’IVA, in quanto non riconducibile all’attività propria del soggetto passivo.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 83 del 19 gennaio 2023, avente per oggetto la possibilità di considerare quale prestazione di servizio occasionale, in quanto non rientrante nell’attività tipica dell’istante, il servizio di noleggio di una unità navale battente bandiera italiana e/o comunitaria funzionale a garantire l’assistenza alloggiativa e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare, ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Tenuto che tale servizio beneficia dell’esenzione da IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. n. 633/1972, il dubbio dell’istante, riferito all’occasionalità del servizio, reso nell’ambito dello straordinario contesto della situazione di emergenza venutasi a creare con la diffusione del COVID-19, si pone in relazione al calcolo del pro rata di detrazione dell’IVA.
Infatti, l’art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che, in presenza di attività che danno luogo ad operazioni imponibili e di attività che danno luogo ad operazioni esenti, la percentuale di detrazione è calcolata in misura pari al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti.
In considerazione dell’esplicito riferimento alle attività svolte, senza menzionare, invece, le operazioni, l’occasionale effettuazione di operazioni esenti da parte del soggetto passivo che svolge essenzialmente un’attività soggetta a IVA, come pure l’occasionale effettuazione di operazioni imponibili da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un’attività esente, non dà luogo all’applicazione del pro rata di detrazione.
In tal senso si è già espressa l’Amministrazione finanziaria con la C.M. n. 328/E/1997, chiarendo che, per l’applicazione del pro rata, occorre che il soggetto passivo ponga in essere congiuntamente attività esenti ed attività imponibili, fermo restando che deve trattarsi di attività svolte abitualmente e, quindi, non in modo occasionale, ove cioè non riconducibili ad una attività caratteristica del soggetto d’imposta.
Dall’elaborazione giurisprudenziale e della prassi amministrativa si desume, in particolare, che il carattere non sistematico e il limitato uso di beni e servizi costituiscono gli elementi sufficienti a qualificare occasionale e accessoria una determinata operazione economica, giustificando, conseguentemente, l’esclusione dell’applicazione del pro rata.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, sotto il profilo qualitativo, il servizio in questione, stante anche il carattere eccezionale della situazione per la quale si è reso necessario, non può considerarsi diretto a realizzare l’oggetto sociale e, quindi, a qualificare sotto l’aspetto oggettivo l’impresa esercitata, proiettata sul mercato e nota ai terzi.
L’attività svolta dall’istante è, infatti, preordinata alla realizzazione, direttamente o indirettamente, di iniziative armatoriali regolate dal codice della navigazione per il trasporto dei passeggeri, merci, rotabili e contenitori, ivi comprese l’attività di raccomandazione marittima, l’assunzione di agenzie e rappresentanze di compagnie marittime ed aeree italiane e straniere.
A favore di questa conclusione, e quindi dell’esclusione dall’applicazione del pro rata di detrazione, depone inoltre, da un lato, il carattere temporaneo del servizio prestato, considerato che la fornitura dello stesso è temporalmente limitata al perdurare della situazione di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 e, dall’altra, l’assenza di una organizzazione specificamente dedicata alla fornitura dei servizi di assistenza/accoglienza alloggiativa, idonea a rendere su base sistematica e coordinata e, dunque, alla stregua di una vera e propria attività economica, le prestazioni di assistenza e ricovero di cui al citato art. 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. n. 633/1972.
Non applicandosi il pro rata, la detrazione dell’IVA deve essere operata in funzione del criterio dell’utilizzazione specifica dei beni e servizi, con la conseguente indetraibilità dell’imposta assolta sui beni e servizi impiegati nelle prestazioni di assistenza e ricovero rese in esenzione.