Agevolazioni

Agevolazione per investimenti in beni strumentali: nuovi chiarimenti dell’AdE


L’Agenzia delle Entrate, con le risposte ad Interpello n. 41 e 47 del 17 gennaio 2023, fornisce nuovi chiarimenti circa l’agevolazione fiscale connessa agli investimenti in beni strumentali nuovi: con la risposta n. 41 specifica che è escluso dal beneficio fiscale il bene utilizzato in base ad un contratto di leasing operativo e con la risposta n. 47 determina le caratteristiche essenziali per usufruire dell’agevolazione nel caso in cui si realizzi un noleggio temporaneo dei beni all’estero.

Beni strumentali: contratto di locazione operativa

Con la risposta n. 41/2023 l’Agenzia ha chiarito che il credito di imposta di cui all’art.1, commi 184-197 della L. 160/2019 e di cui all’art. 1, commi 1051-1063 della L. 178/2020, spetta esclusivamente ai proprietari o ai locatari finanziari dei beni strumentali, in linea con quanto previsto dal precedente documento di prassi, la Circolare n. 9/E/2021.

È stato specificato, richiamando anche la Circolare n. 4/E/2017 che restano esclusi  dal  beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. 

Per  tali beni, al ricorrere dei requisiti previsti, l’agevolazione può può spettare all'impresa di  noleggio o che effettua la locazione operativa, ma ¬ - come chiarito dal principio di diritto n. 2 del 2020 -solo a condizione che il noleggio o la locazione  operativa costituiscano oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire  che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca,  sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività o una delle attività abitualmente svolte dall'impresa.

La finalità dell'agevolazione, infatti, è proprio quella di incentivare l'effettuazione di  investimenti  in  beni  strumentali  materiali  direttamente  utilizzati  dall'impresa  per  lo  svolgimento  della  sua  attività  ordinaria. Tutti  i  soggetti  potenzialmente  destinatari  dell'agevolazione  (proprietario,  locatario  finanziario,  impresa  svolgente  attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul    piano economico¬patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici  derivanti dall'esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi  beni strumentali sono inseriti. Per tale ragione, in nessun caso possono beneficiare del credito di imposta i beni utilizzati dai soggetti locatari in base ad un contratto di locazione operativa. 

Noleggio  temporaneo  dei  beni  all'estero 

Con la risposta n. 47/2023 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato un quesito riguardante la spettanza del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020, nel caso in cui i beni agevolabili siano noleggiati da una società ad una sua controllata con sede all’estero.

Nel caso specifico, i beni agevolabili devono essere noleggiati alla controllata che intende utilizzarli per eseguire lavori nel Cantiere Estero.

A tale riguardo, il  comma  1060  dell'art. 1  della L.178/2020 dispone che ''Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi”.

Dunque, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo, opera un meccanismo di recapture del credito d'imposta nelle ipotesi in  cui i beni agevolabili siano oggetto di: 

1) cessione a titolo oneroso;

2) destinazione a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo  stesso soggetto (c.d. ''delocalizzazione'' all'estero).

Nel caso specifico oggetto di interpello, vista la temporaneità del noleggio ed il rapporto esistente fra le due società, non sembrerebbe configurarsi un'ipotesi di delocalizzazione; ciò nel presupposto che si verifichino  effettivamente le seguenti condizioni:

1) i  beni  agevolabili in  questione  devono  appartenere  alla  struttura  produttiva  italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e devono essere utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa; in altre parole, i beni devono mantenere  un effettivo nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia;

2)  l'utilizzo  all'estero  dei  beni  di  cui  trattasi  non  deve  assumere  una  misura  prevalente, in termini temporali e economici, rispetto al relativo utilizzo in Italia;

3)  il  canone  di  noleggio  deve  essere  fissato  al  medesimo  livello  che  sarebbe  stato pattuito tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in  circostanze comparabili;

4) il costo e il rischio dell'investimento devono essere totalmente a carico di ALFA ITA, senza che essi siano ribaltati in tutto o in parte, in maniera esplicita o implicita sul soggetto che utilizza il bene in base al contratto di noleggio.

Resta fermo l’onere della società Istante di verificare in concreto la sussistenza di  tali  condizioni  poiché la  valutazione  di  fatto esula  dalle  competenze  che sono esercitabili in  sede  di interpello.