Agevolazione per investimenti in beni strumentali: nuovi chiarimenti dell’AdE
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte ad Interpello n. 41 e 47 del 17 gennaio 2023, fornisce nuovi chiarimenti circa l’agevolazione fiscale connessa agli investimenti in beni strumentali nuovi: con la risposta n. 41 specifica che è escluso dal beneficio fiscale il bene utilizzato in base ad un contratto di leasing operativo e con la risposta n. 47 determina le caratteristiche essenziali per usufruire dell’agevolazione nel caso in cui si realizzi un noleggio temporaneo dei beni all’estero.
Beni strumentali: contratto di locazione operativa
Con la risposta n. 41/2023 l’Agenzia ha chiarito che il credito di imposta di cui all’art.1, commi 184-197 della L. 160/2019 e di cui all’art. 1, commi 1051-1063 della L. 178/2020, spetta esclusivamente ai proprietari o ai locatari finanziari dei beni strumentali, in linea con quanto previsto dal precedente documento di prassi, la Circolare n. 9/E/2021.
È stato specificato, richiamando anche la Circolare n. 4/E/2017 che restano esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio.
Per tali beni, al ricorrere dei requisiti previsti, l’agevolazione può può spettare all'impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, ma ¬ - come chiarito dal principio di diritto n. 2 del 2020 -solo a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività o una delle attività abitualmente svolte dall'impresa.
La finalità dell'agevolazione, infatti, è proprio quella di incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria. Tutti i soggetti potenzialmente destinatari dell'agevolazione (proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico¬patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall'esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti. Per tale ragione, in nessun caso possono beneficiare del credito di imposta i beni utilizzati dai soggetti locatari in base ad un contratto di locazione operativa.
Noleggio temporaneo dei beni all'estero
Con la risposta n. 47/2023 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato un quesito riguardante la spettanza del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020, nel caso in cui i beni agevolabili siano noleggiati da una società ad una sua controllata con sede all’estero.
Nel caso specifico, i beni agevolabili devono essere noleggiati alla controllata che intende utilizzarli per eseguire lavori nel Cantiere Estero.
A tale riguardo, il comma 1060 dell'art. 1 della L.178/2020 dispone che ''Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi”.
Dunque, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo, opera un meccanismo di recapture del credito d'imposta nelle ipotesi in cui i beni agevolabili siano oggetto di:
1) cessione a titolo oneroso;
2) destinazione a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto (c.d. ''delocalizzazione'' all'estero).
Nel caso specifico oggetto di interpello, vista la temporaneità del noleggio ed il rapporto esistente fra le due società, non sembrerebbe configurarsi un'ipotesi di delocalizzazione; ciò nel presupposto che si verifichino effettivamente le seguenti condizioni:
1) i beni agevolabili in questione devono appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e devono essere utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa; in altre parole, i beni devono mantenere un effettivo nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia;
2) l'utilizzo all'estero dei beni di cui trattasi non deve assumere una misura prevalente, in termini temporali e economici, rispetto al relativo utilizzo in Italia;
3) il canone di noleggio deve essere fissato al medesimo livello che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili;
4) il costo e il rischio dell'investimento devono essere totalmente a carico di ALFA ITA, senza che essi siano ribaltati in tutto o in parte, in maniera esplicita o implicita sul soggetto che utilizza il bene in base al contratto di noleggio.
Resta fermo l’onere della società Istante di verificare in concreto la sussistenza di tali condizioni poiché la valutazione di fatto esula dalle competenze che sono esercitabili in sede di interpello.