Adempimenti & Dichiarazioni

Approvata la Certificazione Unica 2023. Novità e termini per l’invio


Con il Provvedimento prot. n. 14392 del 17 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica 2023 con le relative istruzioni per la compilazione.

La CU2023 è da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023. Entro la stessa data, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere copia ai percettori dei redditi.

Quali sono i redditi da certificare?

Con la CU2023 il sostituto d’imposta attesta:

a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell’anno 2022 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;

b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR;

c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2022, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;

d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2022 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, c.15, L.449/1997;

e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della L.413/1991;

f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2022 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973;

g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (art. 17, comma 1, lett. d,e,f, del TUIR);

h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’art. 4 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L.96/2017;

i) le relative ritenute di acconto operate;

j) le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2022 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Novità del modello CU 2023

La Certificazione Unica 2023, tiene conto di tutte le novità normative che sono state adottate nel periodo d’imposta 2022 tra cui l’assegno unico universale, le nuove modlaità di attribuzione del trattamento integrativo ed i bonus carburante erogati ai dipendenti. 

Infatti , la CU2023 accoglie il nuovo campo per il “bonus carburante” introdotto dal D.L. 21/2022; aggiorna il prospetto dei familiari a carico tenendo conto dei nuovi criteri per l’attribuzione delle detrazioni per figli e familiari a carico; introduce le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo che si ricorda essere riconosciuto solo per i redditi non superiori a 15.000 euro e solo in alcuni casi ed in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro.

Trasmissione telematica: scadenza. Invio tardivo, correzioni e sanzioni

Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche è stabilito al 16 marzo 2023. La scadenza è fissata invece al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

In caso di ritardo, omissione ed errori nella redazione ed invio telematico della Certificazione Unica sono applicate le sanzioni amministrative riportate di seguito:

  • 100,00 euro per ogni Certificazione Unica (con un ammontare massimo di sanzioni che non può superare 50 mila euro);
  • 33,33 euro per ogni Certificazione Unica (sanzione ridotta a 1/3) quando la CU viene corretta e trasmessa entro 60 giorni dal termine ordinario di presentazione. In questo caso, l’ammontare massimo di sanzioni è pari a 20 mila euro).

Quando non si applica la sanzione?

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2023. Quindi, se l’invio viene effettuato entro il 21 marzo 2023 non si devono pagare sanzioni amministrative. Idem nel caso in cui avvenga lo scarto, dell’intero file contenente le comunicazioni o di alcune singole certificazioni che erano stati inviati rispettando il termine del 16 marzo 2023, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni successivi allo stesso termine.