Fisco

Manovra 2023, definizione agevolata avvisi “bonari”: istruzioni delle entrate


Con la Circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, di cui all’art. 1, commi da 153 a 159, della legge di Binancio 2023 (legge n. 197/2022).

 

Premessa normativa

Si premette che la citata disposizione della legge n. 197/2022, consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito di controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame (1° gennaio 2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Il legislatore è intervenuto riducendo in tal modo gli oneri a  carico dei contribuenti ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto.

Tali importi, in particolare, possono essere definiti con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali;

- degli interessi e delle somme aggiuntive;

- delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della norma in esame, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

La Circolare n. 1/E/2023

Con la Circolare n. 1/E/2023 in esame, l’Agenzia delle Entrate chiarisce - innanzitutto - che per gli avvisi bonari già notificati e che rientrano nella definizione agevolata, non è previsto l’invio di nuove comunicazioni da parte dell’ente impositore.

Ne segue pertanto che, per gli esiti già trasmessi, il contribuente dovrà procedere autonomamente alla definizione agevolata, rispettando i relativi termini di pagamento.

Si chiarisce, inoltre, che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di “lieve inadempimento” previste dall’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Si ricorda che la disciplina del lieve inadempimento evita la decadenza dal beneficio di versare la sanzione ridotta al 10% in caso di omesso o tardivo versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato.

Di norma, l’omesso o il tardivo versamento delle somme richieste con l’avviso bonario, comportano la decadenza dal beneficio della sanzione ridotta al 10% e l’iscrizione a ruolo della sanzione in misura piena del 30% prevista dall’art. 13 del D.L.gs. n. 471/1997.

Pertanto, anche nelle ipotesi di lieve inadempimento (ossia, come disposto dal comma 3 dell’art. 15-ter D.P.R. n. 602/1973, in caso di versamento delle somme dovute o della prima rata entro 7 giorni dal termine; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), non si verifica decadenza dalla definizione agevolata, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo (ravvedibili in misura ordinaria).

Tuttavia, se si perde il beneficio della sanzione ridotta al 10%, si decade anche dalla definizione agevolata al 3%.

La Circolare chiarisce quindi, che il contribuente che  abbia già ricevuto un avviso bonario definibile, ha l’onere di versare le somme dovute o la prima rata liquidando autonomamente la sanzione al 3%, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento (dal 2019 al 2021) e il codice atto relativo alla comunicazione dell’Amministrazione finanziaria.

Il versamento delle somme dovute o della prima rata deve essere eseguito entro 30 (o 90) giorni dalla notifica dell’avviso bonario, ma la definizione agevolata si applica anche qualora il contribuente, entro lo stesso termine, presenti chiarimenti e l’ente impositore notifichi successivamente l’avviso bonario rettificato.

In secondo luogo, l’Agenzia Entrate afferma che la definizione agevolata si applica agli avvisi bonari già notificati e riferiti a qualsiasi periodo d’imposta, per i quali sia regolarmente in corso un piano rateale. La definizione agevolata non comporta perciò alcuna rimessione in termini in caso di pregressa decadenza dal piano rateale.

L’agevolazione per i piani rateali in corso consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta, non versata o versata in ritardo, che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Occorre quindi, per i piani rateali in corso, rispettare le scadenze in essere, riducendo la sanzione dal 10% al 3% sulle rate non scadute.

Da ultimo, l’Agenzia spiega che il beneficio del pagamento in 20 rate per debiti anche inferiori a 5.000 euro si applichi anche ai piani rateali in essere al 1° gennaio 2023. Ciò significa che possono beneficiare dell’estensione a 20 rate anche i piani in essere, che pure rientrano nella definizione agevolata.