Regolarizzazione mancati versamenti ritenute alla fonte
Dal 1° gennaio 2023 è in vigore la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), pubblicata sulla G.U. n. 303 del 31 dicembre 2022 (S.O. n. 43), ricompattata in un unico articolo, suddiviso in 903 commi. La legge di Bilancio 2023 riapre anche i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l’IVA, già sospese da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022.
Si tratta di versamenti, già sospesi, a favore dello sport.
Premessa
Più tempo a disposizione delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche per eseguire i versamenti delle ritenute alla fonte (comprese quelle relative alle addizionali regionale e comunale) e dell’IVA, che erano stati sospesi da precedenti provvedimenti emergenziali e che si sarebbero dovuti effettuare entro il 22 dicembre 2022.
Il termine è slittato al 29 dicembre, con possibilità anche di frazionare il pagamento in 60 rate di pari importo il beneficio della rateazione e si applicano le ordinarie norme in materia di sanzioni e riscossione.
La novità riguarda i soli versamenti di ritenute alla fonte e IVA, non anche quelli di imposte sui redditi, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, che pure erano stati sospesi dall’art. 1, comma 923, lett. b) e d), della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Manovra 2023: riapertura dei termini per il versamento delle ritenute
Nello specifico, l’art. 1 della legge n. 197 del 2022, contenente la ripresa a tassazione dei sospesi nel settore dello sport, contiene ai commi 160 e 161, disposizioni sulla rimessione in termini dei versamenti di alcuni tributi, sospesi per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, scaduti il 22 dicembre 2022.
In particolare, il comma 160 riapre i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l’IVA, già sospese da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022.
Si tratta di versamenti già sospesi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi:
- dell’art. 1, comma 923, lett. a) e c), della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) con riferimento alle ritenute alla fonte e all’IVA;
- dell’art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che ha disposto una prima proroga della scadenza dei versamenti al 31 luglio 2022;
- dell’art. 39, comma 1-bis, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che ne ha posticipato la scadenza al 30 novembre 2022,
- e dell'art. 13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, con scadenza il 22 dicembre 2022.
In base al detto art. 1, comma 923, della legge di Bilancio 2022, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all'IVA scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.
A sua volta, il richiamato D.P.R. n. 600 del 1973, dispone ai commi 1 e 1-bis dell’art. 23 che gli enti e le società indicati nell'art. 87, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto TUIR e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del TUIR, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 del TUIR, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
Anche i soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'art. 48, comma 8-bis, del TUIR, devono in ogni caso operare le relative ritenute.
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, i soggetti indicati nel comma 1, dell'art. 23 (ossia, enti e le società indicati nell'art. 87, comma 1, del TUIR, società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto TUIR che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, persone fisiche che esercitano arti e professioni, curatore fallimentare, commissario liquidatore nonché condominio quale sostituto d'imposta), che corrispondono redditi di cui all'art. 47, comma 1, del TUIR (ora art. 50, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'art. 48-bis (ora art. 52, determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.) del medesimo TUIR.
Esecuzione dei versamenti
In base alle modifiche in esame recate dalla lege di Bilancio 2023, i termini di esecuzione dei versamenti in questione riaperti sono considerati tempestivi se effettuati:
a. in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2022,
b. ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’IVA, dovranno essere effettuati dai soggetti interessati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023, come chiarito dalla Risoluzione 27 dicembre 2022, n. 80/E.
In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3% delle somme complessivamente dovute, che dovrà essere versata per l’intero importo contestualmente alla prima rata utilizzando il codice tributo “1668” e indicando l’anno di riferimento “2022”, come indicato dalla stessa Risoluzione n. 80/E/2022.
Da sottolineare che, mentre l’ultima parte del comma 1-bis dell’art. 39 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), dichiarava che “Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”, la nuova disposizione di cui all’art. 1, comma 160, della legge di Bilancio 2023 sembra ammetterlo, atteso che il comma 160 ha espunto tale locuzione.
Decadenza dal beneficio della dilazione
Il successivo comma 161 dell’art. 1 della legge di Bilancio n. 197/2022, disciplina le cause di decadenza dal beneficio della dilazione per mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze. In tale ipotesi si decade dal beneficio della rateazione e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Il comma 163 incrementa di 222,25 milioni di euro per l’anno 2023, di 177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l’anno 2027, il Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato.
Il comma 164 disciplina la copertura finanziaria dei commi da 160 a 163 quinquies.
Si ricorda infine che il comma 165 chiarisce che le norme in esame si applicano il giorno stesso della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, ossia il 29 dicembre 2022.