Fisco

Fattura obbligatoria per la vendita di titoli di accesso digitali alla ZTL


L’attività di vendita di titoli di accesso in formato digitale alla ZTL di un Comune, svolta in qualità di soggetto affidatario nell’ambito del contratto di servizio stipulato con l’ente locale, non è dispensata dall’obbligo di emissione della fattura, non rientrando né nel regime monofase previsto per l vendita dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari effettuate dai gestori di parcheggi, né negli esoneri previsti, rispettivamente, per le prestazioni di trasporto di persone, nonché di veicoli e bagagli al seguito e per i servizi elettronici.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 34 del 16 gennaio 2023, proposta dal soggetto affidatario delle attività afferenti il Piano di sosta all’interno di un Comune e che provvede al rilascio dei titoli di accesso alla ZTL, nella specie dei contrassegni acquistati principalmente da privati consumatori non residenti nel territorio dello Stato italiano che visitano la città per finalità esclusivamente turistiche.

L’istante, in esecuzione degli obblighi assunti con il contratto di servizio stipulato con l’ente locale, ha attuato un processo di dematerializzazione dei titoli autorizzativi di cui trattasi, che possono essere acquistati, attraverso alcuni canali di vendita. solo in formato digitale.

Pertanto, l’utente, indipendentemente dal canale di vendita scelto, riceve un titolo di accesso alla ZTL del Comune, emesso in formato digitale, convalidato al momento dell’acquisto, oppure in seguito; nel caso in cui l’acquisto si perfezioni tramite il sito web o presso l’Ufficio Contrassegni è, inoltre, trasmessa all’utente una ricevuta di pagamento.

L’istante, per la cessione dei predetti contrassegni digitali, intende avvalersi di una delle disposizioni di esonero dagli adempimenti in materia di IVA previste per specifiche tipologie di attività che, a parere dello stesso interpellante, presenterebbero caratteristiche similari a quelle che contraddistinguono l’attività in esame.

Riguardo all’applicazione dell’art. 74, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina il regime IVA monofase cui è assoggettata l’attività di vendita dei titoli di sosta posta in essere dalla società istante, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cessione dei contrassegni, emessi in formato digitale, ancorché configuri, di fatto, una delle attività afferenti il Piano sosta assegnate al soggetto affidatario, non può essere ricondotta nell’ambito applicativo regime monofase, in quanto il citato art. 74, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972 introduce, in deroga alle regole ordinarie, un regime speciale applicabile esclusivamente alle vendita dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari effettuate dai gestori di parcheggi.

In altri termini, il predetto regime speciale, rispondendo ad una specifica “ratio”, non può essere esteso in via analogica a fattispecie diverse (nella specie, alla cessione titoli di accesso alla ZTL) da quelle contemplate dalla norma di riferimento.

Le medesime conclusioni valgono anche per l’applicabilità alla fattispecie in esame della previsione di esonero dall’obbligo di emissione della fattura di cui all’art. 22, comma 1, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per le prestazioni di trasporto di persone, nonché di veicoli e bagagli al seguito.

Tale esonero, infatti, non può essere esteso, in via interpretativa, a tipologie di prestazioni o attività differenti da quelle contemplate dal richiamato art. 22, comma 1, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972.

Infine, riguardo all’applicazione dell’art. 22, comma 1, n. 6-ter), del D.P.R. n. 633/1972, che esonera dall’obbligo di emissione della fattura i servizi elettronici prestati a favore di committenti privati, l’Agenzia ha escluso che l’attività di vendita dei titoli di accesso dematerializzati configuri un servizio elettronico, con la conseguenza che neppure la fattispecie di esonero in esame trova applicazione nel caso in esame.