Diritto

Contratto estimatorio: qual è il momento impositivo IVA?


L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 10 dell'11 gennaio 2023, ha fornito chiarimenti in merito al momento impositivo ai fini IVA della realizzazione di un contratto estimatorio. 

Con il contratto estimatorio – previsto all’interno del nostro ordinamento giuridico dall’articolo 1556 del Codice Civile – una parte, detta tradens, consegna una o più cose mobili all’altra parte, detta accipiens, e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

L’'accipiens non diventa proprietario dei beni che riceve a fronte del contratto ma ne acquisisce piena disponibilità e può cederli a terzi soggetti. La scelta delle modalità con cui effettuare la rivendita non viene in alcun modo condizionata dalla volontà del tradens. Successivamente, nel momento in cui la vendita si perfeziona, la proprietà del bene passa al terzo  acquirente e sorge in capo all'accipiens l'obbligo di pagare al tradens il prezzo definito dal contratto.

Nel caso in cui, invece, i beni  rimangano invenduti al termine pattuito, l’accipiens può scegliere se:

  • acquisirne la proprietà, pagando il relativo prezzo oppure in alternativa
  • riconsegnare i beni al tradens (rimasto titolare dei beni) che ne riacquisisce la disponibilità. 

L’aspetto fiscale più importante,connesso a questa tipologia di contratto, riguarda il momento in cui viene conseguito il reddito. In particolare, ai fini delle imposte dirette, il reddito si considera conseguito nel momento in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà ossia solo ed esclusivamente nel momento in cui l’accipiens effettua la cessione dei beni di cui dispone al terzo soggetto oppure quando decide di acquisire la proprietà dei beni e di pagarne il corrispettivo. 

Il comma 1 dell'articolo 6 del Testo IVA ¬,stabilisce che per le cessioni di beni mobili il momento di effettuazione dell’operazione è da considerarsi al momento della relativa consegna o spedizione.

In deroga al citato comma 1, il comma 2 prevede che “per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna  o spedizione”.

Dunque,  dalla normativa in esame, si osserva il rinvio dal momento della consegna fisica o spedizione del bene al momento in cui avviene la rivendita da parte dell’accipiens ovvero – per i beni non restituiti – alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. 

Alla luce di ciò, nell’ipotesi in cui si è in presenza  di un  contratto  estimatorio  di  durata  superiore all’anno, la norma fiscale impone l'anticipazione del momento impositivo ai soli fini IVA, benché, come detto, l'effetto traslativo della proprietà, in base alle disposizioni civilistiche, non abbia ancora avuto luogo.