Fisco

Tassazione premi di produttività


L’art. 1, comma 63 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023), in vigore dal 1° gennaio 2023, prevede una misura temporanea per il 2023, ossia la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di produttività disciplinata dall’art. 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Premessa

Nello specifico, l’art. 1, comma 63, della legge n. 197/2022, stabilisce la riduzione al 5% (in luogo del vigente 10%) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, di cui all’art. 1, comma 182, della legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 182, della legge di Stabilità 2016, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Come previsto dal comma 186, le disposizioni del comma 182 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000 (sino quindi escluse dall’agevolazione le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001).

Inoltre, in base al comma 187, le somme e i valori di cui al comma 182 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015.

Il comma 188 rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF la determinazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187. In attuazione di tale disposto, è stato emanato il D.M. 25 marzo 2016.

La legge di Bilancio 2023

Il premio di produttività per essere assoggettato a tassazione di favore deve rispettare una serie di parametri soggettivi e oggettivi.

Come sopra accennato, per effetto della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 63, della legge di Bilancio 2023,  l’aliquota dell’imposta sostitutiva in questione sarà applicata nella nuova misura ridotta del 5% (in luogo del vigente 10%), per i premi e le somme erogati nell’anno 2023. 

Al fine dell’applicazione del beneficio fiscale, sono richiesti due requisiti:

1. la natura del reddito prodotto (reddito da lavoro dipendente);

2. il limite reddituale di 80.000 euro con riferimento all’anno precedente.

Per quanto riguarda il secondo punto si precisa che detto limite reddituale:

- deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro;

- deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’art. 49, comma 2, del UIR, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo art. 49 del TUIR;

- va calcolato considerando unicamente il reddito soggetto a tassazione ordinaria; dalla determinazione del limite devono, pertanto, essere esclusi eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata;

- non comprende gli emolumenti premiali, nel caso in cui siano stati sostituiti, su scelta del dipendente, con le prestazioni di welfare aziendale escluse, nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del TUIR, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.