Superbonus del 110% anche per gli impianti fotovoltaici realizzati dagli Enti del Terzo Settore
L’art.1, comma 10, della legge n.197/2022 (legge di bilancio per il 2023) prevede, nel rispetto di specifiche condizioni, la detrazione del 110% per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici, realizzati da Onlus ed Enti del terzo settore anche in aree o strutture non pertinenziali.
Il comma 10, dell’art.1, della legge di bilancio per il 2023 ha inserito, al più volte modificato articolo 119 del decreto “Rilancio” (D.L. n.34/2020 convertito dalla legge n.77/2020), il comma 7-bis. A seguito di tale integrazione, attualmente, è riconosciuta la detrazione del superbonus al 110% anche per gli interventi riguardanti l’installazione di impianti solari fotovoltaici, effettuati dalle Onlus, dalle Organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle Associazioni di promozione sociale (APS) - iscritte nel registro nazionale degli enti del terzo settore (RUNTS) e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano - in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili in cui sono realizzati gli interventi cosiddetti trainanti, elencati ai commi 1 e 4 del predetto articolo 119, “sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all’articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
In buona sostanza possono beneficiare della detrazione del 110% anche le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, sostenute dagli indicati enti appartenenti al terzo settore, realizzati in aree o strutture non pertinenziali, anche appartenenti a terzi - diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi cosiddetti trainanti, previsti ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 - sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici e qualificati come “immobili e aree di notevole interesse pubblico” nonché come “aree tutelate di interesse paesaggistico”.
L’inserito comma 7-bis prevede, altresì, il riconoscimento del superbonus al 110% per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari, fino alla soglia di 200kW, da Onlus, ODV e APS aventi i seguenti requisiti:
- svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
- i membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità per la carica ricoperta;
- sono in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, quest’ultimo a condizione che risulti regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del riconosciuto superbonus.