Imposta sostitutiva su redditi di lavoro dipendente sulle mance
È in vigore dal 1° gennaio 2023 la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2022 (S.O. n. 43), ricompattata in un unico articolo, suddiviso in 903 commi. La legge di Bilancio 2023 disciplina anche il trattamento fiscale delle mance.
Premessa
Tra le numerose disposizioni della legge di Bilancio 2023 che hanno acquistato il carattere dell’ufficialità rispetto al testo originario, molte riguardano l’ambito fiscale, i liberi professionisti e le imprese e il mondo del lavoro.
Due sono le macrocategorie interessate:
- da un lato gli interventi finalizzati a ridurre il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori;
- dall’altro, la proroga o l’introduzione di incentivi alle aziende che assumono determinate categorie di lavoratori.
Appartengono alla prima categoria, rilevante in questa sede, la riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, lo sgravio IVA al 2/3% e la detassazione delle mance.
Di seguito, si analizzano in dettaglio, qui di interesse, le novità per i lavoratori del turismo nella legge di Bilancio 2023, la quale cambia la tassazione delle mance anche pagate con mezzi di pagamento tracciabili.
Manovra 2023 - Detassazione delle mance nel settore ricettivo e di somministrazione
L’art. 1, commi 58-62, della legge n. 197 del 2022, concernente detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, prevede la tassazione sostitutiva per le mance in alberghi e ristoranti. Ridotto il prelievo fiscale sulle mance agli impiegati nel comparto ricettivo e della ristorazione (camerieri, receptionist, barman ecc.), acquisite, anche tramite POS, dal datore di lavoro e, da questi, riversate ai destinatari. Si tratta di redditi da lavoro dipendente, assoggettabili però a imposta sostitutiva del 5% ed esclusi dalla base imponibile contributiva.
Il regime può essere applicato a un ammontare complessivo di mance non superiore al 25% del reddito da lavoro percepito nell’anno e spetta a chi, nel periodo d’imposta precedente, non ha oltrepassato 50mila euro di redditi da lavoro dipendente.
Nello specifico, la disposizione in esame qualifica come redditi da lavoro dipendente - di cui all’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive indicane all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sottoponendole a un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l’ambito applicativo.
Il comma 58, in particolare, individua come costituenti reddito da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande a titolo di liberalità (ex art. 5 legge n. 287/1991), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, in base al quale le disposizioni in esame si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.
È escluso quindi, per espressa disposizione normativa, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il regime di tassazione sostitutiva è quindi applicabile:
- entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro;
- salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro (nel qual caso si applicherà la tassazione ordinaria).
La tassazione sostitutiva delle mance
Ne consegue che il regime di tassazione sostitutiva del 5% (comprensiva già delle addizionali regionali e comunali), è il regime naturale di tassazione delle mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.
Infatti, nel testo della legge di Bilancio 2023 si assume che le mance, pur essendo sempre rientranti nelle voci di reddito da lavoro dipendente, saranno sottoposte da qui in avanti ad un regime di tassazione sostitutiva e di favore. I lavoratori non si vedranno così applicate le aliquote progressive dell’Irpef.
In buona sostanza, la novità è che le mance pagate al personale dei settori della ristorazione e dell’attività ricettive saranno tassate (in via diretta dal datore di lavoro / sostituto d’imposta) con un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali.
Si ricorda che ordinariamente, mentre le mance dei croupier sono tassate al 75% del totale percepito nel periodo d’imposta (100-25%), per gli altri lavoratori le mance sono tassate al 100% di quanto ricevuto.
Dette somme sono escluse dalla retribuzione imponibile INPS e INAIL, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti, ai sensi del comma 59 dell’art. 1 in esame, sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Con il comma 60 si dispone che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta (v. art. 23 e ss. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), ossia dal datore di lavoro).
Il comma 61 rinvia infine alle ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, in quanto compatibili, per la determinazione delle norme applicabili per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso con riferimento alle suddette fattispecie.
La legge n. 287 del 1991
Il richiamato art. 5 della legge n. 287/1991, rubricato “Tipologia degli esercizi”, dispone che anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune zona, i pubblici esercizi sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lett. a) e b), ove la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lett. b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Trattamento fiscale delle mance nella giurisprudenza
Si ricorda in argomento che con ordinanze nn. 26510, 26511 e 26512 del 30 settembre 2021, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha affermato che, in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le c.d. mance, rientrano nell'ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall'art. 51, comma 1, del TUIR, e sono pertanto soggette a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRPEF.
Infatti, si legge nelle motivazioni delle ordinanze che l'attuale art. 51, comma 1, del TUIR, nel testo post – riforma del 2004, applicabile, ratione temporis, prevede espressamente che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere» (intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) «a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Per cui la Suprema Corte ha sottolineato, tra l’altro, come non giovi contestare la natura retributiva delle mance per sostenere che le stesse non possono essere ricomprese nella nozione di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, atteso che tale nozione è diversa e più ampia di quella di retribuzione (cfr. Cass. 4 giugno 2014, n. 12485).
Il fatto poi che per le mance che spettano ai croupiers sia prevista una deduzione forfettaria del 25%, integrando così una disciplina agevolativa per questa specifica categoria di lavoratori, comporta che tale disciplina non possa essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, avendo più volte la stessa Cassazione affermato la natura di stretta interpretazione delle norme in materia di agevolazione tributaria (cfr. Cass., Sez. Un., 2 maggio 2014, n. 9560; Cass. 6 dicembre 2016, n. 24894; 28 ottobre 2020, n. 23686).
Da ultimo, il giudice di legittimità osserva come, proprio in relazione alla sostanziale convergenza tra la disciplina fiscale e quella previdenziale, con l’accoglimento di una nozione di reddito di lavoro utilizzabile sia ai fini contributivi che tributari, le considerazioni già esposte in ambito previdenziale dalla Corte Costituzionale (sent. 7 novembre 2001, n. 354) inducono a non ipotizzare dubbi di legittimità costituzionale riguardo all’art. 51 TUIR nella sua interpretazione accolta.