Esonero contributivo per l’assunzione di chi percepisce il reddito di cittadinanza
I commi dal 294 al 296 dell’art. 1 della l. 197/2022, c.d. Legge Bilancio 2023, introduce l’esonero contributivo, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, dei percettori del reddito di cittadinanza.
Esonero contributivo
La c.d. Legge di Bilancio 2023, ha regolamentato nei commi da 294 a 296 dell’art. 1, il nuovo esonero contributivo totale per i datori privati che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza. Nello specifico, riconosce ai datori di lavoro privati, compresi anche gli enti pubblici economici, che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, che per i dipendenti è pari al 33%.
Tale esonero
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico;
- è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea;
- è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale.
Infine, l’esonero in esame è alternativo e, quindi, non cumulabile, con l’esonero previsto dall’art. 8 del d.l. 4/2019, convertito in l. 26/2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza, il quale ha previsto, a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato percettori del reddito di cittadinanza, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780,00 euro mensili. La durata dell'esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del reddito di cittadinanza e, comunque, non inferiore a cinque mesi; nel caso il beneficio del Reddito di Cittadinanza sia stato rinnovato, la durata dell'esonero è pari a cinque mensilità. Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono conseguire un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato. Qualora l'assunzione consegua ad un percorso formativo, svolto a cura di un ente accreditato, la misura dell'incentivo è riconosciuta per metà al datore di lavoro e per metà all'ente di formazione. In tal caso, la durata minima dell'incentivo è pari a sei, anziché cinque, mensilità. Se l'assunzione ha luogo con la mediazione di un'agenziale per il lavoro, il 20% dell'incentivo è decurtato al datore di lavoro e riconosciuto alla medesima agenzia.