Fisco

I Comuni possono non applicare la rottamazione delle cartelle fino a 1.000 euro


In tema di rottamazione delle cartelle, l’Agenzia Entrate Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it le modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, per esempio i Comuni, devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale Provvedimento di non applicazione dello stralcio parziale dei loro crediti fino a 1.000 euro.

Come è noto, l’art.1, comma 227, della Legge 197/2022, prevede - per i debiti che al 1° gennaio 2023 presentano un importo residuo non superiore a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) e che sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali - l’annullamento automatico limitatamente alle somme dovute, alla data del 1° gennaio 2023, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora (al riguardo vedere news del 3 gennaio 2023). L’annullamento non riguarda, comunque, il capitale e le somme maturate, alla predetta data, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento; tali importi restano dovuti integralmente. Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo parziale, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, per i quali l’ammontare residuo di 1.000 euro è comprensivo di tutte le voci anche della quota capitale.

Peraltro i sopraindicati enti creditori, tra i quali sono compresi i Comuni, possono deliberare, eventualmente, la non applicazione dello stralcio parziale riguardante le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Al riguardo, il successivo comma 229 del citato art.1 prevede che tali enti possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento “parziale”, in modo da evitare anche l’annullamento delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi, adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico Provvedimento da tramettere all’agente della riscossione entro la medesima data.

Operativamente l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità con le quali tali enti, come i Comuni, devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale Provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a 1.000 euro. Nella sezione “Enti Creditori” del sito sono riportate tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del Provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) indicato nel modulo, insieme a una copia del Provvedimento adottato.

Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali, l’annullamento parziale riguarderà gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

La riscossione dei debiti sopra esaminati è sospesa fino al 31 marzo 2023 indipendentemente dai Provvedimenti che saranno, eventualmente, adottati dagli enti creditori. 

Per completezza facciamo presente che l’annullamento parziale non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione.