Diritto

Contabilità semplificata: nuovi limiti di ricavi dal 2023


La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 (S.O. n. 43) ha introdotto una modifica sui limiti di fatturato che le imprese devono rispettare ai fini dell’opzione del regime di contabilità semplificata. 

Nello specifico, l’art. 1, comma 276 della Legge di Bilancio 2023 modifica quanto previsto dall’art. 18, c.1, del D.P.R. 600/1973 in materia di contabilità semplificata per le imprese minori. 

Alla luce della modifica introdotta, possono accedere al regime di contabilità semplificata le imprese minori che nell’anno non superino l’ammontare di ricavi di:

  • 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi
  • 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività

I limiti sono stati innalzati, come si osserva nella tabella sottostante

Si ricorda che la contabilità semplificata rappresenta un regime contabile opzionale che consente di beneficiare di agevolazioni nella tenuta dei registri contabili

Sono ammesse a tale opzione e della contabilità semplificata: imprese minori, persone fisiche, imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali. 

Le imprese o le persone fisiche che rientrano nel range previsto dei ricavi – sulla base dell’attività svolta – possono esercitare l’opzione per la contabilità semplificata in sede di prima dichiarazione annuale Iva.  In caso di mancata indicazione dell’opzione viene adottato il regime di contabilità ordinaria.

Ai sensi dell’art 18, comma 2, D.P.R. 600/1973, le registrazioni contabili devono avvenire annotando in un apposito registro in ordine cronologico:

- i ricavi percepiti, indicando per ciascun incasso:

  • importo
  • generalità e indirizzo di residenza di chi effettua il pagamento
  • estremi della fattura o altro documento emesso

- le spese sostenute nell’esercizio, avendo cura di indicare:

  • generalità e indirizzo di residenza di chi effettua il pagamento
  • estremi della fattura o altro documento emesso

L’obbligo di adottare i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti viene meno nel caso in cui le informazioni relative vengano trascritte sui Registri IVA, ai sensi del comma 4, del citato articolo 18.