Rivalutazione dei beni d’impresa, delle partecipazioni e dei terreni 2023
Il comma 108, dell’art.1, della legge di bilancio per il 2023 (legge n.197/2022) ha previsto la riapertura dei termini per procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
Anche per l’anno 2023 è possibile, versando un’imposta sostitutiva, procedere alla rivalutazione di quote, di terreni e di partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o “nei sistemi multilaterali di negoziazione”, posseduti al 1° gennaio 2023.
Come previsto dalle varie norme emanate in precedenza, possono effettuare la predetta rivalutazione i seguenti soggetti, in possesso dei citati beni al 1° gennaio 2023:
- le persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di attività commerciali o professionali;
- le società semplici e gli enti ad esse assimilate;
- gli enti non commerciali;
- i non residenti non aventi una stabile organizzazione in Italia.
In conformità a quanto previsto dal menzionato comma 108, per effettuare concretamente la rivalutazione, i soggetti interessati, entro il 15 novembre 2023, devono far redigere una perizia giurata di stima da un professionista abilitato, attestante il valore del bene al 1° gennaio 2023.
Nei casi di rivalutazione di terreni, il perito deve necessariamente essere un soggetto competente in maniera urbanistica e risultare iscritto in un albo professionale: degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili nonché dei periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio. Nei casi di rivalutazione di partecipazioni, occorre richiedere la perizia a soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e al registro dei revisori legali.
Sempre entro il 15 novembre 2023, occorre versare, mediante il modello F24, un’imposta sostitutiva del 16%, prevista dal successivo comma 109, da calcolare sull’intero valore indicato nella perizia giurata o, per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, sul valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati regolamentati, durante il mese di dicembre 2022.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva potrà essere anche frazionato in tre quote annuali di pari importo, aggiungendo alla seconda e alla terza rata, con scadenza rispettivamente al 15 novembre 2024 e al 15 novembre 2025, gli interessi al tasso annuo del 3%, decorrenti dal giorno successivo al 15 novembre 2023.
Occorre ribadire che la rivalutazione, operata grazie ai dati indicati in perizia, si perfeziona e produce gli effetti pagando l’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, se si opta per la rateizzazione, la prima rata. Conseguentemente, è necessario effettuare il pagamento della prima rata o dell’intero importo improrogabilmente entro il 15 novembre 2023, pena il mancato riconoscimento del valore aggiornato.
In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, riguardanti il periodo d’imposta 2023, i soggetti che hanno rivalutato i terreni dovranno riportare i relativi dati nel quadro RM; coloro che hanno rivalutato le partecipazioni dovranno compilare il quadro RT.