Fisco

Esclusi da IVA i corsi sportivi resi dalle ASD agli associati e tesserati


I corsi svolti da un’associazione sportiva dilettantistica possono beneficiare del regime di esenzione dall’IVA solo se rivolti ad associati e tesserati.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 7 del 23 dicembre 2022, intervenuta per precisare il corretto trattamento IVA da applicare ai corrispettivi percepiti dalle associazioni sportive dilettantistiche (di seguito, ASD) per lo svolgimento dell’attività di formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino all’età di 12 anni mediante le scuole calcio, previa autorizzazione della Federazione.

L’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA l’attività posta in essere dalle ASD nei confronti degli associati, ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Fino al 31 dicembre 2023, vale a dire prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 15-quater, lett. a), del D.L. n. 146/2021, l’attività di formazione sportiva svolta dalle ASD è esclusa da IVA se svolta, a fronte di corrispettivi specifici:

  • nei confronti degli associati, ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  • nei confronti di soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di associati, ma unicamente quella di frequentatori e/o praticanti, risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, vale a dire tesserati della Federazione sportiva nazionale, dell’ente di promozione sportiva o della disciplina sportiva associata cui è affiliato l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo.

L’attività di formazione sportiva è, invece, rilevante ai fini IVA se svolta nei confronti di soggetti che non hanno né la qualifica di associati, né risultano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali nel senso sopra precisato, anche se frequentatori e/o praticanti.

In particolare, i corrispettivi relativi all’attività di formazione sportiva sono da assoggettare ad IVA nella misura ordinaria, non costituendo attività di formazione riconducibile al regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972.

Ai fini della decommercializzazione dell’attività è necessario che, oltre alla circostanza che dette attività siano rese in diretta attuazione delle finalità istituzionali in favore di determinati soggetti (soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali), gli enti interessati conformino i loro statuti, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata alle clausole previste dall’art. 148, comma 8, del TUIR, dirette a garantire il carattere non lucrativo dell’ente, nonché l’effettività del rapporto associativo.

Come già precisato dalla circolare n. 18/E/2018, in capo agli enti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui sopra grava l’onere della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, mediante apposito modello (Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti agli effetti fiscali, introdotto dall’art. 30 del D.L. n. 185/2008.