I Premi erogati da Stati Esteri a cittadini italiani non sono tassati ai fini IRPEF
Secondo quanto disciplinato della lettera d), comma 1, dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono considerati redditi diversi (e quindi di norma tassati), semprechè ovviamente non costituiscano redditi di capitale o se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, tra gli altri, i premi "attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali". La regola generale impone quindi che tali premi o vincite costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
Ma attenzione che la norma italiana ha concesso sul tema un trattamento fiscale di favore ai cittadini italiani che ricevono premi per particolari meriti da Stati esteri o enti internazionali.
L'art. 34 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 ha infatti stabilito che "i premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".
Per tali soggetti viene dunque prevista l'esenzione totale dall'imposta sui redditi di eventuali premi o vincite a loro corrisposti legati a meriti letterari, artistici, scientifici e sociali.