Fisco

Riforma della Giustizia Tributaria: il focus sull’onere della prova


Lo scorso 16 settembre è entrata in vigore la Riforma della Giustizia Tributaria. La legge 31 agosto 2022, n. 130, pubblicata il 1° settembre 2022 in G.U. n. 204 recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario”, ha introdotto importanti novità relative al processo tributario.

Tra le principali novità introdotte si segnala l’introduzione di un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria; il rafforzamento della conciliazione giudiziale; l’introduzione della prova testimoniale, precedentemente vietata; l’onere della prova a carico dell’Amministrazione; la creazione di una specifica Sezione della Corte di Cassazione, incaricata esclusivamente della trattazione di liti tributarie. 

Le modifiche introdotte dalla riforma hanno l’obiettivo di migliorare la qualità delle sentenze tributarie di merito e di ridurre i tempi del contenzioso e contestualmente limitare il numero dei processi tributari in Cassazione, smaltendo altresì l’arretrato giudiziario.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato sulla propria pagina istituzionale un documento di ricerca intitolato “L’onere della prova nel processo tributario, a seguito della legge 31 agosto 2022, n. 130” che contiene un focus sulla novità dell’onere della prova a carico dell’amministrazione.

 

Onere della prova all’interno del processo tributario

Tra le novità, la Riforma di giustizia tributaria ha introdotto una disciplina specifica dell’onere della prova all’interno del processo tributario. Infatti, l’art. 6 della legge di riforma 130/2022 ha introdotto all’interno dell’art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – articolo riguardante i “Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado” – il comma 5-bis relativo all’onere della prova.

Il nuovo comma 5-bis del citato art. 7, D.Lgs. 546/1992, prevede che: “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.

Non essendo stata prevista una decorrenza specifica, la norma viene applicata a partire dal 16 settembre 2022 (data di entrata in vigore della Legge 130/2022). Invero, la nuova disciplina normativa viene applicata a tutti i giudizi che si instaurano successivamente a tale data ma anche a quelli già in essere al 16 settembre.  

L’onere della prova all’interno del giudizio tributario segue l’impronta generale stabilita in materia di riparto dell’onere probatorio in ambito civile. 

L’art. 2697 del Codice Civile (“Onere della prova”) recita “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

In ambito tributario, tale disposizione attribuisce da un lato all’amministrazione finanziaria l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale che avanza e, dall’altro l’altro, al contribuente l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi di quella medesima pretesa.

Il Fisco deve provare la fondatezza della pretesa fin dall’emissione dell’avviso di accertamento; infatti, l’Agenzia, che vanta un credito nei confronti del contribuente, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. 

L’introduzione del comma 5-bis, ad opera della Legge 130/2022, non muta l’assetto procedimentale che vede il fisco gravato dell’onere probatorio durante la fase istruttoria; infatti, lo scopo della novità contenuta nella riforma di giustizia tributaria non intendo provocare un trasferimento tout court della prova a carico dell’amministrazione dalla fase istruttoria a quella processuale.