Credito di imposta per energia elettrica e gas, valido anche per le Onlus.
Con l’interpello n. 586 del 14 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già espresso con la circolare 36/E di pochi giorni prima.
Tutto nasce da un quesito posto da una Fondazione Onlus la quale non esercita solo attività istituzionale ma svolge anche attività connesse. Per inciso, ricordiamo che le attività connesse delle Onlus sono le attività di natura commerciale che, a determinate condizioni, le Onlus possono esercitare.
Le conclusioni dell’Agenzia nell’interpello fornito confermano la possibilità per le Onlus di beneficiare del credito di imposta pari al 15% per le spese sostenute per l’energia elettrica e pari al 25% per le spese sostenute per il gas naturale utilizzati nell’ambito della sola attività commerciale esercitata anche qualora questa attività fosse decommercializzata ai fini delle imposte sui redditi.
Già nella circolare 36/E del 29 novembre 2022 è stato chiarito che a beneficiare di tali crediti possono essere, tra gli altri,
- gli enti commerciali e gli enti non commerciali,
- qualunque forma giuridica vengano ad assumere
- gli enti pubblici e gli enti privati nonché le Onlus che esercitano attività commerciale.
A questo punto l’ente, per potere determinare il beneficio fiscale da richiedere, è necessario che provveda ad identificare quanta energia elettrica e/o quanto gas naturale sia stato utilizzato per lo svolgimento della sola attività commerciale.
Questo conteggio è presto fatto quando si è in presenza di contatori separati per i locali utilizzati nell’ambito dell’attività istituzionale rispetto alla attività commerciale. Se non si è in questa condizione, è necessario provvedere alla adozione di un criterio oggettivo ed univoco al fine di consentire una corretta suddivisione delle spese tra attività istituzionale e attività commerciale.
Ad esempio:
- per l’energia elettrica, si prenderà in considerazione la metratura della superficie dei locali adibiti ad attività commerciale
- per il gas naturale, si prenderà in considerazione la cubatura degli locali adibiti ad attività commerciale
e li si rapporterà alle superfici e cubature complessivamente utilizzati dalla Onlus.
Concludendo, ricordiamo infine che i crediti di imposta in oggetto
- sono utilizzabili in compensazione con appositi codici tributo;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa;
- non concorrono alla formazione della base imponibile Irap;
- non possono essere richiesti a rimborso;
- possono essere ceduti a terzi.
Qualsiasi sia la fruizione del credito scelto, in ogni caso i crediti, siano essi utilizzati o ceduti, dopo il 30 giugno 2023 non saranno più fruibili.