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Impresa Sociale: l'ultima parola spetta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


Un Consorzio che  ha assunto la qualifica di impresa sociale senza scopo di lucro ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 ed ha domandato all'amministrazione finanziaria mediante le presentazione di un interpello se "le somme allo stesso erogate a titolo di liberalità danno diritto alle detrazioni o alle deduzioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, atteso che tali agevolazioni sono escluse nell'ipotesi in cui il soggetto destinatario delle erogazioni liberali sia un'impresa sociale costituita nella forma di società".

il suddetto Consorzio in Camera di Commercio è iscritto nella sezione speciale "Impresa sociale".

Il Consorzio per parte sua ritiene che "per le erogazioni liberali spettino le detrazioni o le deduzioni fiscali di cui al citato articolo 83 atteso che l'impresa sociale destinataria di tali liberalità è costituita nella forma di consorzio e non di società".

L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della risposta 593/2022, ricorda dapprima che con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è stato approvato il "Codice del Terzo Settore" che ha disposto una revisione completa della disciplina relativa agli Enti del Terzo Settore.

Per il CTS come si classifica un'impresa sociale? Possono assumere la qualifica di impresa sociale "tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale"; fanno eccezione le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Chi è l'organo preposto a verificare la qualifica di impresa sociale? Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per completare il quadro è necessario comprendere quanto indicato dall'art. 83 del Codice del Terzo Settore, ossia che "dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare".

Nel caso esaminato nell'interpello:

  • il consorzio risulta volontario ed è iscritto nella sezione speciale Impresa Sociale della competente Camera di Commercio;
  • vi sono soci ordinari, onorari e sostenitori e l'assemblea è costituita da tutte le tipologie di socio con possibilità di un voto per testa;
  • la visura presenta l'iscrizione come consorzio volontario non avente la forma di società

Alla luce di quanto indicato, l'amministrazione finanziaria concorda con quanto affermato dal consorzio istante specificando che "nel presupposto che sussistano i requisiti per la qualifica di ''impresa sociale'' (la cui valutazione compete al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), l'Istante rientra tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducili dal reddito complessivo o detraibili dall'imposta lorda del donante, ai sensi del citato articolo 83 del CTS".