Delibera Consob. La vigilanza sui revisori di Paesi terzi
Con la Delibera n.22538 del 6 dicembre 2022, la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) ha approvato il Regolamento contenente le disposizioni di attuazione dell’art. 35, comma 3, e dell’art. 36, comma 4, del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 (Decreto) concernenti la vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi.
Come è noto, l’art. 35 del citato Decreto prevede che i revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo, iscritti nel Registro dei revisori, sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della CONSOB.
Tuttavia i medesimi soggetti possono, in condizioni di reciprocità, essere esentati dai vigenti controlli previsti per i revisori nazionali, “qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell’art. 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti”.
Ai sensi del successivo art.36, la CONSOB può, altresì, stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 del Decreto nei confronti di revisori o di enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano i requisiti previsti dal menzionato art. 46 della direttiva 2006/43/CE.
Le esenzioni o le deroghe devono essere stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, “anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo”. Al riguardo, ai sensi dell’art. 35, comma 3, e dell’art. 36, comma 4, del Decreto, la CONSOB ha emanato con la Delibera sopra indicata l’apposito Regolamento.
Operativamente, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 di tale Regolamento, la CONSOB deve vigilare sui revisori e sugli enti di revisione contabile di un Paese terzo, iscritti nell’apposita sezione del Registro dei revisori legali, in conformità al vigente sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni.
I revisori contabili o enti di revisione in questione sono esentati dai controlli di qualità, disciplinati dal Decreto, qualora siano stati assoggettati nel corso dei tre anni precedenti a controlli di qualità, da parte di un altro Stato membro o di un Paese terzo, ritenuti equivalenti.
Per avvalersi di tale esenzione, i soggetti interessati devono comunicare tempestivamente alla CONSOB quando è avvenuto l’ultimo controllo di qualità e l’Autorità che lo ha svolto.
Ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione del Registro dei revisori legali Parte B, la CONSOB con apposita delibera - su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, con il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo in cui ha sede il revisore o l’ente di revisione contabile - potrà stabilire deroghe in ordine ai requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dall’art. 10 del Decreto e alle informazioni richieste dall’art. 11, comma 2, del decreto ministeriale n.174 del 1° settembre 2022.
La CONSOB dovrà, altresì, comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la sussistenza delle condizioni previste per l’iscrizione nella Parte B del Registro dei revisori, anche con riferimento ai revisori e agli enti di revisione contabile di un Paese terzo già iscritti nella Parte A, ai fini dell’aggiornamento dell’apposita sezione del Registro.
Da ultimo, l’art.5 del Regolamento prevede che i provvedimenti di carattere generale assunti dalla CONSOB, in relazione a tali revisori, devono essere pubblicati, oltre che nella Gazzetta Ufficiale, sul proprio sito internet.