Diritto

Appalti pubblici, schema per garanzie fideiussorie e polizze assicurative


Sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2022,  n. 291, è stato pubblicto il decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante il “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”.

 

La normativa

Si premette che il D.Lgs. n. 50/2016, reca attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni.

Nello specifico, gli artt. 35, comma 18, e 93, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 50 del 2016, contengono disposizioni in materia di garanzie fideiussorie richieste in materia di lavori e servizi, mentre gli artt. 24, comma 4 e 103, commi 7 e 8, del mederimo decreto legislativo, contengono disposizioni in materia di polizze assicurative richieste in materia di lavori, servizi e forniture.

Il decreto del MISE n. 31/2018, contiene il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, comma 9 e 104, comma 9, del D.Lgs.  n. 50/2016.

Di conseguenza, ritenuto di dover provvedere alla riunificazione della disciplina degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative previste dal D.Lgs. n. 50/2016, in un unico
provvedimento, nonché di estendere la fase di consultazione ad altri soggetti interessati, il MISE ha adottato il decreto n. 193/2022 in esame.

Il decreto del MISE

Il decreto n. 193/2022 chiarisce, in particolare, che le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative devono essere conformi agli schemi contenute nell’allegato A al decreto e gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, devono presentare alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell'Allegato B al decreto. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del regolamento.

Inoltre, il decreto chiarisce che le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all'importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante.

Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

Il regolamento dovrà essere applicato alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data del 29 dicembre 2022 (data della sua entrata in vigore) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi odi avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.