Adempimenti & Dichiarazioni

Cessione crediti di imposta energia e gas ottobre e novembre 2022: istituiti i codici tributo


L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 73 del 13 dicembre 2022, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari relativi ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2’22 e di carburanti nel quarto trimestre 2022.

Il Decreto Legge n. 144/2022, con gli articoli 1 e 2, disciplina l’agevolazione fiscale riconosciuta sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese che hanno sostenuto gli oneri per l’acquisizione di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 nonché l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in esame prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito con la precedente risoluzione n. 54/E/2022 i codici tributo per consentire ai beneficiari dell’agevolazione l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, tra cui:

  • 6983: destinato a imprese energivore (ottobre e novembre 2022)
  • 6984: destinato a  imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)
  • 6985: destinato a imprese non energivore (ottobre e novembre 2022)
  • 6986: destinato a imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)
  • 6987: relativo all'acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022)

Successivamente, il Provvedimento n. 450517/2022 ha esteso le disposizioni del Provvedimento n. 253445/2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

 • “7733” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”; 

• “7734” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”; 

• “7735” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decretolegge 23 settembre 2022, n. 144”;

• “7736” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

• “7737” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”

Si ricorda che…

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del summenzionato Provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso i controlli automatizzati, verificherà che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.