Superbonus per la colonnina di ricarica nel posto auto
Con la risposta n.585 del 9 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’infrastruttura di ricarica di auto elettriche, installata nel posto auto situato al piano terra di un edificio condominiale, può essere considerata “punto di ricarica non accessibile al pubblico”' e può fruire del Superbonus, come “intervento trainato”, di cui all’art. 119 del D.L.34/2020 (decreto “Rilancio”).
La risposta è scaturita da un quesito posto da un contribuente in merito alla sussistenza del requisito di ‘‘non accessibilità al pubblico”, previsto dalla normativa ai fini della fruizione della detrazione. In particolare è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se tale requisito sussiste soltanto qualora vi sia un effettivo ostacolo al libero accesso, presso l’intero edificio residenziale in cui insiste la pertinenza dell’unità immobiliare in cui viene istallata la colonnina di ricarica, o anche qualora la pertinenza dell’unità immobiliare è dotata di dispositivi di limitazione all’accesso di parte di terzi.
L’Amministrazione, con la predetta risposta, dopo aver fatto un esauriente excursus della normativa in vigore nonché dei documenti di prassi emanati per la concreta fruizione dei benefici previsti, ribadisce che tra i cosiddetti interventi “trainati” rientra, ai sensi del comma 8 del citato art.119 del decreto Rilancio, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del D.L. n.63/2013.
Il predetto comma 8 dell’art.119, è opportuno far presente, prevede testualmente che “Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo;
- euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
- euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.
L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare”.
Peraltro, la condizione che gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” si considera soddisfatta, in conformità a quanto chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020, qualora le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Da ciò è agevole desumere che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi ‘‘trainati’’ devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Tutto ciò premesso, l’Amministrazione ha ritenuto che l’infrastruttura di carica installata nel posto auto situato al piano terra dell’edificio condominiale soddisfa la condizione di “punto di ricarica non accessibile al pubblico”’ essendo realizzata in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti.
E’ stata, quindi, riconosciuta l’ammissibilità al Superbonus come intervento “trainato” dell’installazione di una colonnina di ricarica in un posto auto condominiale delimitato da una barriera di parcheggio in ferro amovibile con incasso a terra regolata da lucchetto, secondo le indicazioni fornite dal contribuente istante.