Enti del Terzo Settore

Ma gli Enti del Terzo settore quando depositano i loro bilanci?


Il 15 novembre 2022 attraverso la pubblicazione della Nota n. 17146 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a numerosi quesiti che le sono stati posti dagli Enti del Terzo settore a proposito del deposito dei bilanci presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). I quesiti posti sono stati riassunti nelle cinque risposte che di seguito vengono commentate.

A)  Ets iscritti nel Runts nel corso del 2022. Il Ministero distingue le fattispecie possibili:

  • gli enti trasmigrati (Odv ed Aps, ma anche le Onlus che tecnicamente non trasmigrano ma vengono considerate in via transitoria già Ets) sono tenuti sin dalla redazione del bilancio al 31/12/2021 al rispetto degli schemi contenuti nel Decreto Ministeriale 39/2020. Il deposito del loro bilancio nel Runts deve avvenire nei novanta giorni successivi alla loro iscrizione nel Runts. Peraltro, questo concetto era già stato affermato con la Nota 5941 pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 5 aprile 2022;
  • per gli enti che acquisiscono la qualifica di Ets per effetto della loro iscrizione al Runts, possiamo distinguere due differenti casi a seconda che l’ente si iscriva al Runts prima o dopo l’approvazione del bilancio:
  • se l’ente perfeziona l’iscrizione al Runts prima dell’approvazione del bilancio 2021, non ha obbligo di deposito del bilancio 2021. La ragione di questa risposta risiede nel fatto che prima di diventare Ets (lo si diventa per effetto dell’iscrizione al Runts) l’ente possiede un’altra qualifica giuridica e non è assoggettato ad obblighi di deposito di bilanci. Solo in sede di iscrizione l’ente ha avuto l’obbligo depositare gli ultimi due bilanci approvati (in questo caso i bilanci 2019 e 2020). Tuttavia, rimane fatta salva la possibilità sia da parte dell’ente di provvedere volontariamente al deposito del bilancio 2021 sia da parte degli uffici del Runts di richiedere il deposito perché, ad esempio, utile a verificare l’esistenza dei parametri dimensionali per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale;
  • se l’ente perfeziona l’iscrizione al Runts successivamente all’approvazione del bilancio 2021, in sede di iscrizione ha già provveduto al deposito del bilancio 2021 perché in sede di iscrizione la norma richiede il deposito dei due bilanci precedenti, in questo caso l’esercizio 2020 e 2021.

B)  Relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale. Le relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale devono essere depositate unitamente al bilancio perché, anche se non espressamente indicato nel Codice del Terzo Settore, considerati parti fondamentali di esso in quanto rafforzano il principio alla trasparenza che la Riforma ha voluto imprimere al Terzo Settore.

C)  Ets con personalità giuridica con entrate inferiori a 220.000 euro. La scelta dell’ente di optare per il solo Rendiconto in luogo del Bilancio completo di Stato Patrimoniale, Rendiconto economico e Relazione di Missione non è vietata ma è una scelta che gli amministratori dell’ente e l’eventuale organo di controllo (se presente) devono attentamente valutare in quanto l’assenza dello Stato Patrimoniale potrebbe rendere meno evidente il verificarsi di una riduzione del Patrimonio netto con la conseguente tardiva o mancata adozione degli opportuni provvedimenti: in tal caso la responsabilità di tali omissioni graverebbe proprio sugli amministratori stessi e, se presente, sull’organo di controllo che non ha vigilato sull’ente in maniera adeguata. Per questa ragione il consiglio che si dà agli enti dotati di personalità giuridica è quello di redigere un Bilancio completo, soprattutto nel caso in cui il patrimonio dell’ente non fosse formato solo da liquidità ma anche da beni i quali sono suscettibili di valutazione.

D)  Raccolte fondi. Il 9 giugno 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un Decreto che identifica sia le raccolte fondi continuative sia le raccolte fondi occasionali:

  • le raccolte fondi continuative devono essere indicate nelle macrovoce C) sia che il bilancio sia in forma ordinaria (utilizzando cioè lo schema B) sia che il Bilancio sia in forma semplificata sotto forma di Rendiconto (utilizzando cioè lo schema D) ponendo attenzione al fatto che chi utilizza lo schema B dovrà anche dare menzione della raccolta fondi nella Relazione di Missione (schema C)
  • le raccolte fondi occasionali, pur essendo presenti anche loro nella macrovoce C) dello schema B o D (e se vi è lo schema B allora obbligatoriamente deve esserci anche lo schema C cioè la Relazione di Missione), devono ulteriormente essere rendicontate secondo lo schema specifico contenuto nelle linee guida allegate al Decreto 9 giugno 2022 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per il solo bilancio 2021 la rendicontazione della raccolta fondi occasionale potrà essere presentata in forma libera ed unitamente al bilancio mentre a partire dal 2022 il rendiconto della raccolta fondi occasionale dovrà essere redatto nella forma contenuta nel citato decreto e depositata distintamente dal bilancio (o rendiconto).

E)  Ets trasmigrate. Riguardo a questo argomento due sono state le risposte fornite indirizzate soprattutto agli uffici del Runts preposti ai controlli ma anche, per ovvie ragioni, agli enti che in tal modo comprendono quale comportamento esse devono tenere:

  • la prima si riferisce al completamento delle informazioni alle quali le odv e le aps trasmigrate devono provvedere entro novanta giorni dalla loro avvenuta iscrizione nel Runts. Il Ministero precisa che i novanta giorni non sono da considerare un termine perentorio ma un termine entro il quale gli enti devono preferibilmente attenersi. Qualora per qualche ragione non ce la facessero, gli uffici del Runts che si accorgessero di questa situazione, solleciterebbero l’ente a provvedere entro un congruo termine. Solo qualora nonostante la diffida l’ente non provvedesse, l’ufficio del Runts procederà ad emettere provvedimento di espulsione dell’ente.
  • la seconda si riferisce al deposito dei bilanci. Gli schemi di bilancio che le odv, le aps, le onlus devono obbligatoriamente adottare sono quelli presenti negli allegati al Decreto Ministeriale n. 39/2020 in particolare gli schemi A,B,C per gli enti con entrate superiori a 220.000 euro e lo schema D (Rendiconto per cassa) per gli enti con entrate inferiori a 220.000 euro: questi ultimi, se lo desiderano, in luogo del Rendiconto (schema D) possono redigere gli schemi A,B,C (rispettivamente Stato Patrimoniale, Rendiconto, Relazione di gestione) obbligatori per gli enti con entrate superiori ai 220.000 euro. Statuto alla mano, dovrà essere prestata attenzione qualora vi siano entrate aventi la natura di attività diverse (presenti solo se in statuto sono state previste dall’ente) e/o entrate da raccolte fondi occasionali per le quali deve essere depositato apposito rendiconto specifico contenuto nelle linee guida allegate al Decreto 9 giugno 2022 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riferito alle raccolte fondi. Il Ministero nella Nota in commento precisa che in virtù del fatto che le linee guida sono state pubblicate nel corso del 2022, per il solo esercizio 2021 le raccolte fondi occasionali potranno ancora essere redatte in forma libera per poi, obbligatoriamente a decorrere dal deposito del bilancio 2022, seguire lo schema indicato nelle linee guida.