Nuova Sabatini Green. Come e quando fare domanda
Le domande per beneficiare delle agevolazioni previste per la nuova linea di intervento cosiddetta Nuova Sabatini Green, la misura che concede un aiuto nella forma di contributo in conto impianti maggiorato del 30% rispetto a quello previsto per gli investimenti in beni strumentali ordinari, potranno essere presentate dal 1° gennaio 2023.
Per fruire del contributo maggiorato, è necessario che l’impresa beneficiaria dell’aiuto si doti di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di prodotto sui beni oggetto dell’investimento o di un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.
Con la circolare del 6 Dicembre 2022, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce tutte le indicazioni sui termini e le modalità per la presentazione delle domande per beneficiare delle nuove agevolazioni previste per gli investimenti correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Investimenti green. Di cosa si tratta
Nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini, l’articolo 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto l’attribuzione di una specifica dotazione finanziaria per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese.
In dettaglio, si tratta di «investimenti green» collegati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Per tali operazioni, l’agevolazione è concessa alla PMI che ne fa domanda, nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575 per cento.
In attuazione della predetta disposizione, il decreto interministeriale 22 aprile 2022 ha previsto, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto.
Imprese beneficiarie
Possono beneficiare delle agevolazioni suddette le PMI che alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, oppure nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; - non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’articolo 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’articolo 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’articolo 2 del regolamento GBER.
Le imprese devono avere al momento della presentazione della domanda la sede legale o una unità locale in Italia. Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese non residenti nel territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea e che alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Settori ammessi
Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.
Come fare domanda
La domanda di agevolazione per accedere al sostegno della Nuova Sabatini Green va presentata in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca; deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione richiesta inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione.
L’elenco dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nel sito internet del Ministero: www.mise.gov.it. L’elenco dei soggetti finanziatori che abbiano sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della convenzione, come ivi definito, è pubblicato sul sito internet di CDP: www.cdp.it, di volta in volta aggiornato.
La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 alla circolare in esame, deve essere sottoscritta, a pena di improcedibilità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell’amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. La data di apposizione della firma digitale sul modulo di domanda deve essere precedente o contestuale alla data della PEC che certifica la trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni ai soggetti finanziatori, pena l’improcedibilità della stessa.
Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it;
- nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it.
La domanda di agevolazione deve essere compilata, pena l’improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” disponibile nella piattaforma. Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, sarà disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all’istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche.
A seguito della trasmissione della domanda di agevolazione al soggetto finanziatore a mezzo PEC, l'istanza non potrà essere modificata dal soggetto richiedente, se non limitatamente alle informazioni oggetto di specifica richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore, pena l'improcedibilità della stessa.
Il soggetto finanziatore, ricevuta la domanda di agevolazione dell’impresa e i relativi allegati, ne verifica la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa.
Come funziona il finanziamento
La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Presentazione domande del sito del MIMIT.
La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo
La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista
La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario.
La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione oppure, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo, se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
Sino al 31 dicembre 2022, la PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la Richiesta Unica (modulo RU) - o in alternativa la Richiesta Quote Rimanenti (modulo RQR) nel caso in cui abbia già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 - e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Erogazione contributo.
Con decorrenza 1° gennaio 2023, la PMI, ad investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, l’impresa deve compilare, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e trasmetterla al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Erogazione contributo.
In linea generale, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento. In tali casi, la PMI, successivamente alla trasmissione del modulo RU, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l’accesso alla piattaforma, previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse.
Rimane, altresì, confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:
- dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro, come già disposto dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, come già disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
La circolare del 6 dicembre fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Le disposizioni contenute nella circolare si applicano a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023.
Per le domande presentate anteriormente a tale termine, per le quali alla predetta data del 1° gennaio 2023 non risulti trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 13 della presente circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.
Ogni ulteriore informazione anche riferita alle modalità di concessione del contributo, è contenuta nella circolare del 6 dicembre 2022 del MIMIT a cui si rimanda.