Il decreto di omologa non sospende l'attività di riscossione
Il tema di approfondimento della Consulenza Giuridica n°6/2022 è il seguente:
"in diverse e numerose occasioni, successivamente alla chiusura del fallimento per l'omologazione di una proposta di concordato fallimentare (tipicamente presentata da un terzo assuntore), la società tornata in bonis si avveda della presenza di somme iscritte a ruolo a proprio carico per cause di natura erariale anteriori all'apertura della procedura fallimentare, anche non ricomprese nella massa passiva. Il permanere di tali iscrizioni a ruolo, con il ritorno in continuità del soggetto precedentemente fallito, implica sovente anche la ripresa delle attività di riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, con l'effetto - paradossale - dovuto alla circostanza che il medesimo Agente della riscossione che ha beneficiato dei pagamenti previsti dalla proposta concordataria, a fronte della puntuale esecuzione della stessa, anziché procedere al discarico delle somme, chieda al medesimo contribuente diPagina 2 di 7 onorare una pretesa già estinta, spesso senza neppure considerare la falcidia concordataria giudizialmente ratificata. Il medesimo effetto di ripresa delle attività di riscossione (o, quanto meno, di permanenza fra le iscrizioni a ruolo) si registra anche in riferimento a carichi per i quali l'Agente della riscossione non ha mai provveduto all'insinuazione al passivo, neppure tardiva, con l'effetto che le medesime somme non sono state oggetto di offerta in sede di concordato fallimentare, non essendo mai venute a far parte del passivo della procedura".
Tale situazione potrebbe dunque essere in contrasto con quanto disposto dall'art. 135 del diritto fallimentare (Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi).
Quali sono dunque i corretti strumenti amministrativi a disposizione del contribuente tornato in bonis a seguito dell'omologazione "al fine di stimolare l'Agenzia delle entrate, quale ente creditore, e l'Agenzia delle entrate - Riscossione, quale Agente della riscossione, ad adeguarsi alle pronunce giudiziali emesse in sede fallimentare, con specifico riferimento agli effetti di cui all'art. 135 L.F." tenuto conto che le pronunce rese in sede fallimentare sono - secondo l'istante - assimilabili a "ordinarie" sentenze pronunciate in ambito tributario?
Molto ferma la posizione dell'Agenzia delle Entrate che:
- esclude proprio le assimilazioni non volute dal legislatore, quali quelle ipotizzate dall'istante, secondo cui, come sopra anticipato, dovrebbe ammettersi "che le pronunce rese in sede fallimentare (i.e. provvedimento di omologa/decreto di esecutività del concordato fallimentare) siano assimilabili a "ordinarie" sentenze pronunciate in ambito tributario"
- cita dapprima l'art. 1, comma 537 della legge 24 dicembre 2012 che stabilisce "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538";
- il comma 538 prevede che il contribuente presenti al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, "con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore"
- viene di fatto eliminata la causa generica
Non essendo il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare tra le sopra citate motivazioni del comma 538, esso non può dunque rientrare "tra le cause di sospensione della riscossione ex articolo 1, commi 537 e ss. della legge n. 228 del 2012 e sia quindi idoneo ad attivare la relativa procedura".
Gli Uffici dell'Agenzia delle entrate o per l'ente della riscossione, conclude la stessa amministrazione finanziaria, nel rispetto della norma debbono, però, sempre tenere conto del decreto di omologa\esecutività applicando quanto disposto dal già citato art. 135 della legge fallimentare, ossia che "il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso".