Welfare aziendale: il trattamento fiscale
Con la pubblicazione della Circolare 35/E, l'Agenzia delle Entrate ha voluto fare il punto sulle misure fiscali in ambito di welfare aziendale alla luce di quanto previsto dall'art. 12 del Dl 115/2022 che ha previsto che "limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00." Attenzione! Tale importo sarà elevato fino a 3.000 euro ma per conoscerne le modalità è necessario attendere la pubblicazione del Dl Aiuti quater, approvato in CDM lo scorso 10 novembre.
La norma generale (art. 51, comma 3 del TUIR) prevede infatti la non imponibilità delle erogazioni in natura per i dipendenti per una cifra non superiore a 258,23 euro.
L'art. 12 del Dl Aiuti bis è intervenuto, dunque, ampliando la base di non imponibilità (fino a 600,00 e con il dl aiuti quater fino a 3.000 euro) ed includendo tra i benefit non imponibili anche il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e gas).
Si ricorda che la somma dei 258,23 euro era già stata incrementata a 516,46 nel 2020 e l'incremento era stato confermato anche nel 2021.
Attenzione, però, che, qualora nel corso del 2022 si superasse la soglia dei 600,00 euro previsti dalla norma, tutto l'importo riconosciuto (non solo la parte eccedente i 600,00 euro) al dipendente, è previsto che concorra per l'intero ammontare alla formazione del reddito (art. 51, comma 1 del Tuir).
Sul punto relativo alle utenze domestiche la Circolare 35 ha specificato che "atteso che la disposizione qualifica come «domestiche» le utenze per le quali è prevista da parte del datore di lavoro l’erogazione di somme o rimborsi per il relativo pagamento, senza effettuare ulteriori precisazioni, e che il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR stabilisce che nei beni e servizi interessati dalla disposizione sono «compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12», si ritiene che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. È possibile, infine, comprendere nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) - intestate al condominio - che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. Resta fermo che, in tale ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute".
Al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto quindi a richiedere al lavoratore la documentazione attestante l'utenza domestica, documentazione che nel rispetto di quanto previsto in teme di privacy dovrà essere conservata; in alternativa il datore di lavoro potrà acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che su tali somme si applica il principio di cassa allargato per il quale si considera percepito nel periodo d’imposta anche la somma corrisposta entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
Per quanto riguarda il bonus carburante, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di erogazione eccedente il suddetto limite di fring benefit esentasse si considera superato quanto indicato dalla Circolare 27/E del 2022 che prevedeva il trattamento fiscale del prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato; tale erogazione sarà trattata applicando il regime di tassazione ordinaria.
L'Agenzia delle Entrate, conclude, quindi, che "in altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due norme in commento (euro 600 per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria".