Agevolazioni

Art Bonus: accesso anche per le associazioni non iscritte al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS)


Quesito

Il quesito proposto da un'Associazione senza scopo di lucro che ha come finalità:

  • la cura delle attività riguardanti la musica da concerto;
  • sussidi ai soci;
  • acquisizione di materiale e strumenti musicali;
  • istruzione nei confronti dei giovani con talento musicale

è il seguente:

"L'Associazione è un complesso stabile a carattere professionale costituito da larga parte dei componenti di un'Orchestra (di seguito "Orchestra"), dipendenti di una Fondazione (d'ora innanzi la "Fondazione"), autorizzati da quest'ultima a svolgere in forma organizzativa autonoma, nel gruppo costituito nell'Associazione, attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale in ossequio a quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367.

L'Istante ha in essere da anni una specifica convenzione con la Fondazione, in base alla quale, a fronte di impegni e obblighi a suo carico, è prevista la concessione da parte della Fondazione ai componenti dell'Orchestra dell'autorizzazione a svolgere attività autonoma nell'Associazione, nonché a disporre del predetto Teatro, nonché utilizzarne il nome nei limiti consentiti dalla convezione stessa.

In base alla convenzione predetta, l'Associazione programma annualmente la propria stagione concertistica in modo tale da non ostacolare l'attuazione del programma della Fondazione, e senza pregiudicare le condizioni organizzative per salvaguardare l'alto livello artistico degli spettacoli della Fondazione.

La Fondazione ha autorizzato i suoi dipendenti componenti dell'Orchestra, iscritti all'Associazione, all'esercizio dell'attività in seno a quest'ultima.

La convenzione prevede, inoltre, che l'Associazione possa liberamente e autonomamente acquisire contributi, finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle attività ricomprese nel programma condiviso con la Fondazione.

L'Associazione riceve liberalità da soggetti privati, persone fisiche e persone giuridiche, per il sostegno della propria attività, e non riceve contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti da parte della Fondazione e, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017 e s.m.i., non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).

L'Associazione è, dunque, un'orchestra sinfonica ovvero un complesso orchestrale-strumentale, in possesso dei requisiti di cui al d.m. 27 luglio 2017 e s.m.i., pur non avendo mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul FUS. Con riferimento ai requisiti previsti dal predetto d.m. 27 luglio 2017 e s.m.i., l'Istante precisa che nell'anno 2021 ha svolto 26 concerti ed effettuato 2.164 giornate lavorative, mentre per il corrente anno 2022 ha programmato 47 concerti per un totale di 3.270 giornate lavorative.

Ciò posto, l'Istante chiede se le erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività, ricevute nel corso dell'anno 2022, nonché quelle future, siano ammissibili al beneficio fiscale del c.d. "Art-Bonus" di cui all'art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, anche se non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul FUS".

Per poter rispondere all'Associazione, l'amministrazione finanziaria (Risposta n°542/2022) ha chiesto il parere al Ministero della Cultura il quale ha espresso parere favorevole nel poter far rientrare la suddetta associazione tra i soggetti le cui erogazioni liberali ricevute possano rientrare nell'ambito dell'Art bonus; questo perchè la "ratio legis è quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità attività di spettacoloe tutto questo anche senza aver presentato preventiva domanda di accesso al FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).

Si ricorda che...

L'art. 1 del Dl 83/2014 (con modifiche della legge 106/2014) ha istituito un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro (con possibilità di tracciamento) effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e titolari di reddito d'impresa per:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi di appartenenza pubblica (vedi D.Lgs. 42/2004);
  • sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri della tradizione;
  • sostegno delle istituzioni concertistiche, dei teatri nazionali e delle imprese di produzione teatrale e di danza;
  • realizzazione di nuove strutture e potenziamento di quelle esistenti di enti ed istituzioni pubbliche senza scopo di lucro che svolgono attività di spettacolo;
  • interventi di restauro/conservazione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari/affidatari del bene stesso.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

  • per le persone fisiche e per gli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile;
  • ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui

e dev'essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.