Fisco

Tardiva revoca regime cedolare secca: è possibile il ravvedimento?


Un contribuente ha registrato nel corso del 2020 un contratto di locazione pluriennale con opzione per il regime della cedolare secca, regime introdotto dall'art. 3 del Decreto Legislativo n° 23/2011 che permette di assoggettare il canone annuo di locazione abitativa (no commerciale) "ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione".

Il proprietario dell'immobile ha deciso, a partire dal mese di dicembre 2021, di chiedere la revoca dell'applicazione del regime della cedolare secca; tale revoca è stata comunicata al conduttore dell'immobile ma non è stata comunicata telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Il proprietario non ha, quindi, nenche versato l'imposta di registro dovuta a far data dalla revoca.

Tenuto conto che non è ancora stata presentata la dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, l'istante ha domandato all'amministrazione finanziaria se fosse possibile "comunicare la revoca dell'opzione entro tale data, usufruendo dell'istituto della remissione in bonis, al fine di poter assoggettare a tassazione ordinaria il canone di locazione e di versare, seppur in ritardo, l'imposta di registro".

L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n°530/2022 ha dapprima chiarito che:

  • il Provvedimento 55394/2011 ha disposto che "l'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga, ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima";
  • viene concessa, però, la possibilità di revoca dell'opzione "entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento e comporta il versamento dell'imposta dovuta;
  • con la Circolare 20/E/2012 è stato chiarito che sia l'opzione che la revoca debbono essere preventivamente comunicate al conduttore.

Nel caso in esame si può dunque concludere che l'istante potrà utilizzare l'istituto della remissione in bonis per sanare la tardiva comunicazione della revoca dell'opzione per la cedolare secca purchè:

  1. possa dimostrare di aver comunicato tempestivamente la decisione della revoca al conduttore;
  2. non abbia versato la cedolare secca con riferimento al secondo anno di locazione (il versamento dell'imposta esclude la possibilità di revoca in quell'annualità - vedi Circolare 47/E/2012).

Cosa dovrà fare, dunque, l'istante per sanare la tardività?

  1. inviare il modello RLI tardivo per la revoca entro e non oltre il prossimo 30 novembre 2022 (termine ultimo per l'invio del Modello Redditi 2022);
  2. versare senza possibilità di compensazione 250 euro;
  3. versare l'imposta di registro maggiorata di sanzioni ed interessi;
  4. assoggettare il canone di locazione ad IRPEF