Fisco

Iva, plafond di esportatore abituale e triangolazioni intracomunitarie


Con la risposta a interpello 31 ottobre 2022, n. 540, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in  tema di utilizzo del plafond di esportatore abituale maturato nell'ambito di operazioni triangolari intracomunitarie.

 

L’interpello

In estrema sintesi, il caso di specie riguarda una società con sede a Singapore e identificata in Italia, ai fini IVA, tramite rappresentante fiscale.

La società acquista materie prime da fornitori stabiliti e/o registrati in altri Stati membri dell’UE e le cede a una sua consociata stabilita in Lussemburgo e identificata in altri Paesi UE, fra i quali, la Germania (oltre a Belgio e Italia).

Dette materie prime sono oggetto di un unico trasporto, in quanto sono inviate dai fornitori della società istante direttamente alla sua consociata. Nell’ambito di queste operazioni triangolari intracomunitarie, la società opera come soggetto promotore e, pertanto, effettua con la propria partita IVA italiana:

- acquisti intracomunitari da fornitori UE senza l’assolvimento dell’IVA ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.L. n. 331/1993 (legge n. 427/1993);

- cessioni intracomunitarie non imponibili IVA ex art. 41, comma 1, del riferito D.L. n. 331/1993 nei confronti della partita IVA tedesca della sua consociata.

La società. chiede quindi se, in relazione al caso descritto, in base all'art. 8, comma .1, lett. c) e comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, interpretato alla luce degli artt. 164 e 165 della Direttiva  comunitaria 2006/112/CE, il promotore della c.d. triangolare comunitaria possa utilizzare liberamente il plafond IVA maturato nell'ambito della stessa operazione triangolare.

Soluzione delle Entrate

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia Entrate ha confermato in via generale che i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia possono effettuare acquisti senza pagamento dell’imposta, nei limiti del plafond maturato nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti.

Tra le operazioni che concorrono a formare il plafond degli esportatori abituali rientrano anche:
- le cessioni triangolari all’esportazione (art. 8 comma 1 lett. a), D.P.R. n. 633/1972);

- le triangolari nazionali (art. 58, comma 1, D.L. n. 331/1993), nell’ambito delle quali un operatore italiano cede beni a un altro soggetto nazionale, con consegna a un operatore comunitario;
- le cessioni intracomunitarie non imponibili (art. 41 del D.L. n. 331/1993), comprese le triangolari comunitarie in cui intervengono tre operatori stabiliti in diversi Stati membri.

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, i cessionari e i commissionari che partecipano a un’operazione triangolare (di esportazione o intracomunitaria) possono avvalersi del plafond di cui dispongono:

- integralmente, per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna (plafond ad utilizzo vincolato);

- nei limiti della differenza tra il plafond complessivo di cui dispongono e l’ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno in regime di non imponibilità IVA, per gli acquisti di altri beni o di servizi (plafond a utilizzo libero).

I soggetti passivi che dispongono di un plafond vincolato sono quelli che intervengono in qualità di primo cessionario/secondo cedente (c.d. promotore) nell’ambito, fra l’altro, di una cessione intracomunitaria in triangolazione ex artt. 40, commi 2 e 41, del D.L. n. 331/1993, in cui il soggetto nazionale acquista beni in altro Stato membro e li fa trasportare direttamente dal primo cedente nello Stato membro del proprio cessionario UE, designato quale debitore di imposta.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate conclude escludendo che la società istante possa utilizzare in maniera incondizionata il plafond maturato nelle operazioni triangolari intracomunitarie ove opera come soggetto promotore. Infatti, non si applica alcun trattamento differenziato per il fatto che il promotore della triangolazione comunitaria sia l’unico soggetto passivo identificato in Italia e, dunque, il solo a poter fruire del plafond maturato per operare acquisti nel territorio dello Stato senza applicazione dell’IVA.